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Cambio di aliquota IVA: correzione degli errori

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1.10.2013 l’aliquota IVA ordinaria è passata dal 21% al 22%, mentre non si è intervenuti sulle operazioni assoggettate alle aliquote ridotte del 4% e del 10%.

    La nuova aliquota (22%) in vigore dall’inizio del mese di ottobre, avrà effetto, per la prima volta, nella relativa liquidazione,  in scadenza il 18.11.2013 (il 16.11 cade di sabato), per i soggetti mensili e  per i soggetti trimestrali in sede di dichiarazione IVA annuale.

    Per i commercianti al minuto, l’aumento comporta la necessità di aggiungere nel registro dei corrispettivi una “nuova colonna” in cui  annotare gli incassi relativi alle cessioni effettuate a decorrere dall’1.10.2013 per le quali l’IVA inclusa è pari al 22% e quindi per lo scorporo della stessa il corrispettivo dovrà essere diviso per 122.

    L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 30.9.2013, ha confermato i chiarimenti già forniti con la Circolare 12.10.2011 n. 45/E in occasione del passaggio dell’aliquota IVA dal 20% al 21%, soprattutto per quanto concerne  le modalità da utilizzare per la correzione degli “errori” commessi nella fase di passaggio dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.

    In particolare  l’Agenzia nel  Comunicato stampa 30.9.2013 precisa  che:“… qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata …”.

    Da quanto sopra si può desumere che  i soggetti che nei primi giorni di ottobre non applicano la nuova aliquota per “ragioni di ordine tecnico”, possono regolarizzare l’errata fatturazione operando una variazione in aumento per la maggior IVA dovuta ai sensi dell’art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, ossia tramite l’emissione di una nota di debito.

    La regolarizzazione non comporta l’applicazione di sanzioni se la maggiore imposta è versata entro specifici termini. In particolare la stessa va effettuata entro il termine di versamento dell’acconto IVA 2013 ovvero dell’IVA annuale risultante dal mod. IVA 2014 a seconda della periodicità (mensile / trimestrale) di liquidazione adottata, nonché, per i soggetti mensili, del mese di emissione (ottobre / novembre / dicembre) delle fatture “errate”.

     

    Riepilogo regolarizzazioni:

     

    soggetti mensili

    Fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre 2013

    Il termine  di regolarizzazione è quello del versamento dell’acconto IVA: 27.12.2013

     

     

    Fatture emesse nel mese di dicembre 2013

    Termine versamento saldo IVA: 17.3.2014

     

    soggetti trimestrali

    Fatture emesse nel quarto trimestre 2013

    Il termine  di regolarizzazione è quello del versamento del saldo IVA : 17.3.2014

     

    Per il versamento della maggior imposta dovuta va utilizzato il codice tributo della liquidazione di riferimento e vanno corrisposti gli interessi (2,5%) in caso di “differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento”.

    Ipotizziamo le seguenti due situazioni:

    1. Un contribuente mensile continua per errore nei primi giorni del mese di ottobre ad emettere  fatture applicando l’aliquota IVA del 21% anziché del 22%. Lo stesso provvede alla regolarizzazione entro il 31.10.2013 ricomprendendo quanto dovuto nella liquidazione di ottobre. In questo caso  il versamento va effettuato con il codice tributo “6010” entro il 18.11.2013, senza sanzioni né interessi.
    2. Se invece  il contribuente provvede alla regolarizzazione nel mese di novembre, successivamente al 18.11.2013, la maggior imposta va versata entro il 27.12.2013 con gli interessi del 2,5%, calcolati a decorrere dal 9.11.2013.

     

    Si ritiene che, analogamente a quanto affermato dall’Agenzia nella  Circolare n. 45/E, l’acquirente/committente, che  è tenuto alla regolarizzazione delle fatture ricevute entro 30 giorni dalla registrazione può “effettuare la regolarizzazione, nell’ipotesi in cui non abbia ricevuto la fattura integrativa, oltre tale termine ma entro il termine del 30 aprile 2014.

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