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Reati tributari e falso in bilancio

  • di Luigi Mondardini

    Per le società non quotate, il falso in bilancio si commette se i fatti materiali non rispondenti al vero, esposti od omessi, risultino rilevanti.

    Le nuove fattispecie introdotte recentemente dalla legge approvata definitivamente  alla Camera, se da un alto sembrano escludere la rilevanza penale delle valutazioni riducendo così margini di apparente discrezionalità interpretativa, dall’altro lato introducono circostanze che non sembra¬no caratterizzarsi per determinatezza e tassatività.
     
    I soggetti attivi dei nuovi delitti restano quelli del passato: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. 
     
    Per l’individuazione della condotta penale, modificata rispetto alla versione vigente, occorre invece distinguere tre ipotesi: società non quotate, società quotate, società non fallibili. 
     
    Molti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero riportati od omessi in bilancio possono integrare anche fattispecie penali tributarie.
    In queste ipotesi, pertanto, con una sola azione, si rischia di commettere due reati: il tributario e il falso in bilancio.
    Le due tipologie di violazioni, infatti, possono concorrere, non potendosi indi¬viduare tra loro un rapporto di specialità che comporterebbe l’applicazione della fattispecie speciale rispetto a quella generale.
     
    I reati tributari sono volti a colpire l’irregola¬re e fraudolento assolvimento degli obblighi tributari, il falso in bilancio è finalizzato a garantire la genuinità dell’informazione societaria a tutela non solo dei soci ma di tutti coloro che in qualche modo possono avere uno specifico interesse a tale correttezza (istituti di redito, creditori, mercati finanziari, ect.). 
     
    Nel caso di fatture false ricevute, in assenza di soglie quantitative come si presentano le nuove fattispecie penali societarie, pare abbastanza verosimile che sia consumato, oltre alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni inesistenti, anche il falso in bilancio.
     
    Anche nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, se vengono dissimulati ricavi, con ogni probabilità si potrebbe configurare un concorso con il falso in bilancio (si pensi al caso della società che con una falsa rappresentazione delle scritture contabili non dichiari ricavi magari conseguiti con soggetti esteri). 
     
    Sono del tutto irrilevanti invece le violazioni penali tributarie rela¬tive agli omessi versamenti (Iva e ritenute) in quanto non vengono alterati valori di bilancio ma viene omesso il versamento di quanto dichiarato.
     
     

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