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Avviso di accertamento: occorre la sottoscrizione del direttore

  • di Luigi Mondardini

    CTP di Milano: sentenza (4/22/2014) sulla sottoscrizione dell’accertamento e sull’esercizio del potere sostitutivo.

    L’avviso di accertamento non sottoscritto dal capo dell’ufficio, ma da altro impiegato alla carriera direttiva è nullo; occorre che l’Agenzia delle Entrate dimostri  il rilascio di una delega di firma. 
     
    Il giudice tributario ha ravvisato il difetto di sottoscrizione lamentato con il ricorso. Gli  avvisi erano  stati firmati da un impiegato alla carriera direttiva e non dal direttore del locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
    Ciò ha fatto soccombere  l’amministrazione, non avendo questa dimostrato, come invece era suo onere, “l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio”.
     
    La Commissione si è allineata alla Cassazione (sentenza n. 17400 del 2012) che ha chiarito come la sottoscrizione dell’atto impositivo sia presupposto indefettibile per l’esistenza dello stesso, con la puntualizzazione che “il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al Capo dell’ufficio”.
     
    Con la successiva  sentenza n. 14942 del 2013 la Suprema Corte precisava  che “incombe sull’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio”.
     
    La Cassazione statuisce che l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
     
    Se la sottoscrizione  è quella  di un funzionario, spetta  all'Amministrazione Finanziaria dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio.
     
    Il solo possesso della qualifica non abilità il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio.
     
     

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