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Dal 1° agosto scatta la sospensione dei termini processuali

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1° agosto, parte la sospensione feriale dei termini processuali fino al 15 settembre.

    Pertanto dal giorno 16 settembre i contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria potranno riprendere il conteggio dei giorni entro i cui è possibile  agire in giudizio 
     
    L’interruzione feriale ( art. 1 della Legge 742/1969)  dispone la sospensione di diritto, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascuna annualità, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, ed  opera a tutti gli effetti in ambito  tributario. 
     
    Per effetto della  pausa si determina l’allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario.
     
    I termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e nel caso in cui il conteggio dei giorni  iniziasse  durante la fase di intervallo, lo stesso conteggio viene spostato  a partire dalla fine del periodo di sospensione. 
     
    La sospensione trova applicazione per tutti gli atti processuali e anche per la proposizione del ricorso con il quale si instaura il processo tributario. 
     
    In pratica, non si tiene conto di  tutti i giorni nel periodo feriale e il computo dei termini va ripreso con il 16 settembre, tenendo conto dei giorni decorsi anteriormente al 1° agosto. 
     
    L’art. 51, D.Lgs. 546/1992 prevede che le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali possano essere impugnate entro un “termine breve” o un “termine lungo”, a seconda che sia o meno notificata (a mezzo ufficiale giudiziario) la sentenza impugnata, a istanza della controparte. 
     
    Il termine breve è di 60 giorni a decorrere dalla data di notifica che  deve avvenire a cura delle parti in base agli artt. 137 e segg. c.p.c., vale a dire avvalendosi dell'ufficiale giudiziario. 
    Dal computo dei 60 giorni va escluso il periodo feriale (1° agosto - 15 settembre). 
     
    Nel caso in cui la sentenza non venga notificata, si applica il termine lungo di 6 mesi dalla data della sua pubblicazione, vale a dire dal momento in cui essa è depositata in segreteria; all'anno va aggiunto anche il periodo di sospensione feriale (1° agosto - 15 settembre), per cui il termine diventa normalmente di 6 mesi e 46 giorni (ma potrebbe anche essere superiore, se la sentenza venisse depositata durante il periodo feriale come affermato, con riferimento al processo civile, dalla Corte di Cassazione, Sentenza 11.4.1987, n. 3613). 
     
    Si ricorda che il termine di 6 mesi (che prima era di un anno) si applica a tutti i processi tributari iniziati dopo il 4.7.2009 (facendo riferimento alla data di notifica all'Ufficio del ricorso alla Commissione tributaria provinciale).
     

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