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Fatturazione elettronica verso la PA : si parte

  • di Luigi Mondardini

    Il Decreto "Irpef" ( in G.U. 24.04.2014, n. 95) ha anticipato al 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica .

    Si tratta della fatturazione verso tutte le Amministrazioni pubbliche,oltre a quelle per le quali  l'obbligo era già scattato lo scorso 6 giugno 2014 (  Ministeri,  Agenzie fiscali ,  Enti nazionali di previdenza, per i quali l'obbligo era già scattato lo scorso 6 giugno 2014. )
     
    In conseguenza di ciò le  Amministrazioni destinatarie non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e neppure procedere al pagamento, anche solo parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica.
     
    A loro volta i fornitori delle Amministrazioni pubbliche  provvederanno alla fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, sia per quanto riguarda la  fase di emissione e trasmissione ma anche per quella successiva  di conservazione. 
     
    L’art. 1, co. 211, della  L. 244/2007 stabilisce che la trasmissione delle fatture elettroniche debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e sotto la supervisione di SOGEI S.p.A. e la gestione dell’Agenzia delle Entrate. 
     
    L'art. 2, co.4 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, stabilisce, che "la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio". 
     
    Inoltre, l’art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72, prevede che "la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente". 
     
    Il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna è  sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente. 
     
     
     

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