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Nuove disposizioni per la dichiarazione fraudolenta

  • di Luigi Mondardini

    Ampliata la portata del D.lgs. 74/2000), estendendola alle dichiarazioni in generale.

    Non si riferimento solo  alle dichiarazioni annuali, ma si vuole colpire  coloro che mettono in atto un comportamento volto a simulare oggettivamente o soggettivamente determinate operazioni tramite documenti falsi, al fine di ostacolare l’accertamento, e indurre all’errore l’Amministrazione Finanziaria.
     
    Sono quindi compresi ad esempio : gli  elenchi riepilogativi delle operazioni Intra Ue, relativi agli acquisti;  le dichiarazioni di acquisto intracomunitario da parte di enti, associazioni, o altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta;  le dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati.  Dovrebbero essere  escluse le dichiarazioni a carattere puramente comunicativo.
     
    Le ipotesi di reato sono previste in presenza congiuntamente delle seguenti condizioni:
     
    - evasione con riferimento alla singola imposta, superiore ad 30.000 euro; 
     
    - ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione, superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, ossia, superiore ad 1,5 milioni di euro, o con importo complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a 30 mila euro.
     
    Il reato  si configura qualora si utilizzano fatture legate ad operazioni inesistenti, e indicando nella dichiarazione elementi fittizi ad esse collegate.
     
    Viene data particolare rilevanza  ai costi fittizi ossia quei costi che in realtà non sono stati sostenuti(dichiarazione fraudolenta).
     
    In precedenza non sussisteva  una distinzione tra costi effettivamente sostenuti, ma non deducibili, e costi fittizi , in quanto entrambi concorrevano alla formazione degli elementi passivi fittizi. Ora si evidenzia correttamente  il diverso impatto delle due condotte.
    Ai fini penali, nessun costo indebitamente dedotto, ma comunque sostenuto potrà alimentare l’imposta evasa. 
     
    Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
    Non si fa più riferimento alla “falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie”, tuttavia però il reato può configurarsi nella prospettiva che i documenti falsi vadano ad integrare la condotta del reato stesso in quanto sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie. 
     
    Il reato viene punito con la  reclusione da 18 mesi a 6anni;  ai fini delle indagini è consentito l’utilizzo delle intercettazioni, nonché misure cautelative quali la custodia cautelare.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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