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Dal 2015 novità per le dichiarazioni di intento

  • di Luigi Mondardini

    Dal 2015 sarà l'esportatore abituale e non più il fornitore ad inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento emesse.

    Una volta trasmesse le dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entrate, l'esportatore abituale dovrà consegnarle al fornitore, insieme alla ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalle Entrate. 
     
    Il fornitore dovrà verificare la documentazione ricevuta, con un riscontro anche telematico, e poi potrà emettere fattura senza Iva. In sede di dichiarazione Iva annuale il fornitore dovrà riepilogare le dichiarazioni d'intento ricevute.
     
    Secondo le nuove regole introdotte con il decreto semplificazioni l'esportatore abituale deve 
     
    - trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
    - deve consegnare la dichiarazione d'intento al fornitore o in dogana insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. 
    - A tal proposito si segnala che entro l'11 aprile 2015 (cioè entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni fiscali) l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione della dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. In questo modo l'esportatore abituale sarà dispensato dall'obbligo di consegna in dogana delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di presentazione all'Agenzia delle Entrate.
     
    Per quanto riguarda il fornitore:
     
    - emette fattura senza Iva, ma solo dopo aver ricevuto (da parte dell'esportatore abituale) la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate;riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
     
    - riepiloga le dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale. Pertanto, a differenza di quanto avveniva prima delle modifiche del decreto semplificazioni, i dati delle dichiarazioni d'intento vengono comunicati due volte: dall'esportatore abituale e dal fornitore.
     
    Il fornitore che effettua la cessione/prestazione senza Iva prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale; di aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate; è punito con la sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non applicata (art. 7 comma 4-bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. 175/2014).
     
    La modifica alla disciplina delle dichiarazioni d'intento si applica a partire "dalle operazioni senza applicazione d'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015". Tuttavia, per poter assolvere ai nuovi obblighi è necessaria l'emanazione del decreto attuativo, previsto entro il 12.3.2015, che provvederà alla pubblicazione del nuovo modello, del software per l'invio telematico e dell'archivio per il riscontro dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate.
     
     
     

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