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Utilizzo del credito IVA, ma con attenzione

  • di Luigi Mondardini

    Dal primo gennaio 2014 sono utilizzabili i crediti scaturenti dalle dichiarazioni anche se queste verranno compilate nei prossimi mesi.

    Tuttavia  tali crediti , tra cui il credito IVA, sono soggetti a svariati vincoli, tra i quali quello che impedisce la compensazione tra  crediti  tributari  quando vi sono debiti iscritti a ruolo per importi superiori ad € 1.500 (la sanzione è pari al  50% dell’importo indebitamente compensato).
     
    Quando l’importo del credito IVA annuale super i 15.000 Euro, deve essere “vistato” da parte del professionista (o da parte del revisore della società) ; tale incombenza è stata estesa dalla recente Legge di Stabilità  anche agli altri crediti tributari – imposte dirette, ritenute, sostitutive, Irap.
     
    Nel caso in cui si intenda utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2013 per importi non superiori a €5.000 , anche se l’importo complessivo del credito e’ superiore, è possibile presentare il modello F24 senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione e potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.
     
    Quindi sono liberi gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (a esempio credito Iva dell’anno 2013 risultante dalla dichiarazione Iva 2014 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2014), mentre devono essere conteggiate nel limite le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio debito Iva ottobre 2013 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2013 risultante dalla DR Iva 2014).
     
    Nel caso in cui si intenda  compensare il credito Iva per importi eccedenti i 5.000 Euro si dovrà preventivamente presentare la dichiarazione annuale IVA e  poi  procedere alla compensazione non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale ; occorre ricordare che la dichiarazione può essere anche  separata dal modello UNICO e presentata già nel mese di febbraio. 
     
    Per quanto riguarda il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta  2012 scaturente dalla precedente dichiarazione Iva annuale e  utilizzato nel 2014 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva2014 relativa all’anno 2013, non deve sottostare alle regole descritte, fino a quando  non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “2012” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2012 la dichiarazione annuale è stata già presentata nel 2013 e quindi le tempistiche sono già state rispettate ; ovviamente l’unica attenzione  riguarda il caso di superamento del limite di €15.000, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2012 non sia stata “vistata”.
     
    Attenzione: dal  momento in cui il credito residuo 2012 confluisce nella prossima dichiarazione annuale Iva, esso viene a tutti gli effetti ridefinito nella dichiarazione Iva2014 come credito Iva relativo all’anno 2013 e come tale soggetto alle regole di controllo  in precedenza descritte , sia in termini di momento a partire dal quale è possibile compensarlo, sia in termini di apposizione del visto di conformità se viene superato il termine di € 15.000.
     

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