> >

IVA 2014, saldo al prossimo 16 marzo 2015

  • di Luigi Mondardini

    Il prossimo 16.3.2015 scade il versamento del saldo IVA 2014 risultante dal mod. IVA 2015

    Coloro che nel 2014 hanno adottato il regime contabile agevolato / nuove iniziative, entro la predetta data, devono versare l’IVA annuale dovuta senza interessi.
     
    Chi opta per la presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata può  differire il versamento fino al termine di pagamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO con l’applicazione della prevista maggiorazione.
     
    Il versamento va effettuato se l’importo dovuto è superiore ad € 10,33. Considerato l’arrotondamento all’unità di euro degli importi esposti in dichiarazione, il saldo IVA (rigo VL38) va versato solo se superiore a € 10.
     
    In caso di presentazione della dichiarazione in forma autonoma il versamento del saldo 2014 risultante dal mod. IVA 2015 va effettuato entro il 16.3.2015.
     
    Il versamento può essere effettuato  in unica soluzione, ovvero  in forma rateale, tenendo presente che l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile; la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via. 
     
    Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2015, data entro la quale va versata la prima rata.
    La rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre. Il numero massimo di rate è quindi pari a 9.
     
    Si ricorda che coloro  che presentano entro il 2.3.2015 il mod. IVA 2015 in forma autonoma, con saldo a debito / credito, sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2014.
     
    Per i soggetti che intendono compensare il credito IVA 2014 per importi superiori a € 5.000 annui la presentazione del mod. IVA 2015 in data 2.3.2015  comporta che la compensazione possa essere effettuata soltanto dal 16.4.2015.
     
    Per chi decide di presentare la dichiarazione IVA in forma unificata nel mod. UNICO 2015 il versamento del saldo 2014 va effettuato  con le analoghe modalità previste in caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma e pertanto entro il 16.3 in unica soluzione o in forma rateale con la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima da versare entro il 16.3.
     
    Il versamento potrà essere effettuato anche  entro il termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2015 (16.6 – 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%).
    In tal caso il saldo IVA 2014 può essere versato:
    - in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 16.6 (o 16.7). Così, se il saldo è versato entro il 16.6.2015 la maggiorazione sarà pari all’1,2% (0,40% x 3).
     
    - oppure in forma rateale maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 16.6 (o 16.7, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%) e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate (5 se si inizia il 16.7) in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre. Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile
     
    Il versamento del saldo IVA 2014 va effettuato tramite il mod. F24, con le consuete modalità telematiche, tenendo presente che nel caso di saldo “a zero” (con compensazione) vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
     
    Nel  caso di saldo a debito (con o senza compensazione) vanno utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Di conseguenza, per tale fattispecie, in aggiunta a Entratel / Fisconline, può essere utilizzato il servizio di remote / home banking.
     
    Se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16.3 l’importo va esposto all’unità di euro (corrisponde a quanto risultante dal mod. IVA 2015), mentre in caso di differimento e/o rateizzazione l’importo va espresso al centesimo di euro.
     
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link