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Gli omessi versamenti sotto le nuove soglie sono fuori dal penale

  • di Luigi Mondardini

    Il favor rei rende il nuovo diritto penale tributario retroattivo.

    Entra in vigore la riforma del diritto penale tributario che introduce profonde modifiche normative al DLgs. 74/2000. Vengono  innalzate  le di punibilità e introdotta  una nuova causa di non punibilità.
     
    Le nuove disposizioni penali sono da ritenersi applicabili a partire dalla data odierna (22 ottobre 2015) .
     
    In forza dei principi generali del diritto penale occorre  distinguere tra le norme che introducono un regime più favorevole al reo (ad esempio, un innalzamento delle soglie di punibilità) e quelle, invece, che introducono nuove fattispecie (come l’omissione del modello “770”) o che aggravano le conseguenze sanzionatorie (prevedendo, ad esempio, una pena detentiva maggiore).
     
    Per queste ultime, vige il principio di irretroattività della legge penale (artt. 25 Cost. e 2 c.p.), per cui esse saranno applicabili solo ai fatti commessi a partire dall’entrata in vigore del provvedimento. 
     
    Per le disposizioni più favorevoli si porranno di volta in volta questioni di possibile retroattività.
     
    Ove è prevista una soglia più alta  l’azione penale non dovrebbe essere iniziata o proseguita, in quanto nel caso di innalzamento delle soglie di punibilità si applica il principio del “favor rei”.
     
    Per la dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000), le evasioni di imposta superiori a 50.000 euro ma inferiori a 150.000 non saranno più penalmente rilevanti. 
     
    Analogamente, avrà effetto retroattivo la previsione per cui le rettifiche di costi effettivamente sostenuti, considerati non inerenti o non di competenza, non verranno conteggiati nell’imposta evasa rilevante per la commissione del delitto. Medesimo discorso vale per quelle condotte di omessa dichiarazione (art. 5) in cui l’imposta evasa è superiore ai 30.000 euro ma inferiore alla nuova soglia di 50.000 euro.
     
    Il “favor rei” si renderà applicabile anche a chi (  imprese e  professionisti)  prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, ha  omesso di versare ritenute d’acconto per importi superiori ai 50.000 euro, purché inferiori alla nuova soglia di 150.000 euro (art. 10-bis); né avranno conseguenze di natura penale quei contribuenti che non versano l’IVA dovuta per l’anno 2014 se di importo non superiore ai 250.000 euro (art. 10-ter).
     
    Riguardo ai reati di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000) sono state estese le condotte punibili (dichiarazioni anche non annuali, operazioni simulate) ; ciò farebbe presupporre una generalizzata irretroattività delle nuove fattispecie.
     
    Prevista una decorrenza per la nuova causa di non punibilità: non  sarà più punibile il contribuente indagato o imputato per il quale non sia ancora iniziato il dibattimento del processo penale e che abbia già estinto il pagamento (anche a rate) del debito tributario. 
     
     

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