> >

Rimborsi IVA: nessuna garanzia fino a 15.000 Euro

  • di Luigi Mondardini

    Per quanto riguarda l’obbligo di prestazione di garanzia , la stessa non sarà dovuta per i rimborsi di importo fino a euro 15.000

    Lo  prevede l’art. 14 del “decreto semplificazioni”  in corso di approvazione, dove si stabilisce che   i rimborsi, sia annuali che trimestrali, di importo non superiore a euro 15.000, saranno erogati senza la prestazione di alcuna garanzia. 
     
    Per quanto concerne i  rimborsi di importo superiore a 15.000 Euro  richiesti da alcuni soggetti a “rischio” saranno erogati previa prestazione di idonea garanzia; i rimborsi di importo superiore a euro 15.000, richiesti da soggetti diversi da quelli sopra indicati, potranno essere erogati previa prestazione di idonea garanzia ovvero mediante la  presentazione della richiesta di rimborso munita del visto di conformità.
     
    La novità è finalizzata  a rendere più snelli i rimborsi Iva di modesto importo (fino a 15.000 euro); andrà chiarito  se il limite predetto si riferisca ad ogni singola istanza di rimborso, ovvero debba intendersi cumulativamente per tutte le istanze presentate nel corso dell’anno (sia annuali che trimestrali). Dovrebbe riferirsi a ciascuna singola istanza di rimborso al fine della verifica del limite in questione.
     
    Sono considerati  soggetti a “rischio”, per i quali in presenza di rimborsi eccedenti l’importo di euro 15.000 è sempre obbligatoria la prestazione di idonea garanzia, coloro che  presentano alcune caratteristiche.  Eserecitano l’attività da meno di due anni (escluse le start-up di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012);  coloro a cui , nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso , siano stati notificati avvisi di accertamento da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore a determinate percentuali decrescenti in rapporto a degli scaglioni di dichiarato (10%, 5% o 1%);  infine occorre la garanzia  nel caso in cui la richiesta di rimborso è eseguita a seguito della cessazione dell’attività.
     
    Per  rimborsi di importo eccedente l’importo di euro 15.000 -  richiesti da soggetti diversi da quelli a rischio -  è comunque  possibile evitare la prestazione di idonea garanzia in presenza di apposizione del visto di conformità nella dichiarazione o nell’istanza di rimborso trimestrale.
     
    Occorre allegare  una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti di non avere subito, rispetto alla situazione contabile dell’ultimo periodo d’imposta, riduzioni di patrimonio netto, ovvero cessioni aventi ad oggetto immobili, di oltre il 40% per effetto di alienazioni non rientranti nell’attività ordinaria della società; di non aver cessato l’attività, né di averla ridotta per effetto di cessioni d’azienda o rami d’azienda; di non aver ceduto nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa, per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale (requisito previsto per le sole società di capotali); di avere eseguito i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
     
    La possibilità di evitare la prestazione di garanzia è certamente molto interessante, poiché ottenere la  garanzia non è del tutto agevole e spesso molto onerosa. 

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link