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Aumento dell'Iva (circolare n. 2)

  • di Luigi Mondardini

    Da oggi scatta l'aumento dell'Iva dal 21 al 22%. Rimangono, invece, invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%. Ribadiamo i criteri già illustrati nel precedente articolo in ordine all'applicazione della corretta aliquota IVA nelle varie situazioni in cui può trovarsi l'operatore all'indomani dell'introduzione della nuova percentuale.

      A partire da oggi bisognerà quindi modificare la fatturazione e l’annotazione dei corrispettivi. Per bloccare la norma che prevede l'aumento dell'aliquota, inizialmente prorogato dal 1° luglio al 1° ottobre con il D.l. 76/2013, serviva un decreto legge, che però a causa delle problematiche politiche di questi giorni non è stato effettuato.

    A decorrere dal 1° ottobre 2013 l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento. L'aumento, benché atteso, arriva di sorpresa cogliendo impreparati gli operatori economici che dovranno adeguarsi in fretta alle nuove misure. Ai fini dell'individuazione della corretta aliquota da applicare si dovrà tenere conto dell'art. 6, D.P.R. n. 633/1972 che disciplina il momento rilevante dell'operazione ai fini IVA. Inoltre si ritiene di poter fare riferimento alla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 45/E del 12.10.2011 emessa in occasione del precedente aumento dal 20 al 21%.

    Per le cessioni di beni il momento di effettuazione è:  per i beni immobili la stipula dell'atto di compravendita; per i beni mobili il momento della consegna/spedizione.

    Nel caso di "fattura differita” c'è la possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione dei beni. In tali casi il differimento del termine entro il quale va emessa la fattura non modifica il momento di effettuazione dell’operazione.

    Per individuare quale aliquota applicare (21% o 22%) si deve considerare la data in cui la cessione si considera effettuata e quindi la data del documento che certifica il momento di consegna/spedizione del bene e non la data della fattura. Se le consegne o le spedizioni di beni mobili sono effettuate nel mese di settembre 2013, ma la relativa fattura è emessa entro il 15 ottobre (fattura differita), si applicherà l'aliquota del 21%.

    Le prestazioni di servizi si ritengono effettuate di regola al momento del pagamento del corrispettivo, quindi per le fatture pagate entro il 30 settembre si applicherà l'Iva al 21%, per quelle saldate a partire dal 1° ottobre il 22%.

    Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'inizio del trasporto/spedizione degli stessi, dallo Stato europeo di appartenenza.

    Bisogna in ogni caso ricordare che se prima dell’effettuazione dell’operazione  viene emessa la fattura, ovvero è eseguito il pagamento (parziale o totale),  l’operazione si considera effettuata alla data della fattura ovvero del pagamento, per l’importo fatturato/pagato (art. 6, comma 4 del D.p.r.633/1972).

    Nel caso di operazioni con Iva a esigibilità differita, il differimento riguarda il momento impositivo dell'Iva mentre per individuare il momento di effettuazione dell'operazione restano validi i criteri ordinari indicati all'articolo 6 commi 1-4 del d.p.r. 633/72.

    Per i soggetti interessati all'Iva per cassa (art. 32-bis del D.l. 83/2012) si ritengono validi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 45/E/2011, secondo cui per individuare l'aliquota corretta assume rilevanza il momento di effettuazione dell'operazione, e quindi gli ordinari principi dettati dall'art. 6 del D.p.r. 633/72.

    Nel caso di emissione di note di variazione in data successiva all'entrata in vigore della nuova aliquota, se all'operazione originaria cui si riferisce la nota è stata applicata l'Iva al 21% (in quanto effettuata fino al 30.09.2013), anche la nota di variazione dovrà essere assoggettata all'Iva al 21% (nonostante sia emessa in data successiva al 1° ottobre 2013).

    I soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura che certificano i corrispettivi con ricevuta/scontrino fiscale2, per determinare l’IVA devono scorporare l’imposta dagli incassi annotati nel registro dei corrispettivi, suddivisi in base all’aliquota, utilizzando il metodo matematico. Pertanto, ai fini dello scorporo, per i corrispettivi certificati dall’1.10.2013 va applicata la nuova aliquota del 22%.

    Per i commercianti al minuto che applicano la c.d. “ventilazione”, invece, i corrispettivi sono registrati senza differenziarli in base all’aliquota applicata. Al momento della liquidazione periodica, per determinare l’IVA a debito, l’imposta va scorporata in base all’aliquota IVA applicata agli acquisti. Pertanto, come chiarito nella Circolare 259/1997 e nella Circolare n. 45/E/2011 in sede di liquidazione dell’IVA i corrispettivi devono essere scorporati al 22% solo se nel periodo di riferimento sono presenti acquisti,effettuati a decorrere dall’1.10.2013, assoggettati alla nuova aliquota IVA del 22%.

    Con il comunicato stampa del 30 settembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha confermato che se ragioni di ordine tecnico impediscono di adeguare in  tempi rapidi i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi con la variazione in aumento.  

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