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Nuova procedura contro alcuni atti dispositivi del patrimonio

  • di Luigi Mondardini

    Il DL n. 83/2015 contiene misure importanti in materia di espropriazione di beni.

    È stato inserito all’interno del codice civile il nuovo articolo 2929-bis, il quale tratta espressamente dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.
     
    D’ora in poi il creditore che riterrà di subire un pregiudizio  da un atto di cessione di beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri a titolo gratuito, ( donazione)  o da un atto che ne vincola la disponibilità ( fondo patrimoniale e trust) , potrà far valere i propri diritti senza la necessità di attendere che il giudice ne revochi la validità.
     
    Prima della novità introdotta ,  chiunque poneva in essere un atto  in danno di uno o più creditori era soggetto all’azione  revocatoria entro i cinque anni successivi all’atto stesso, attivando un giudizio ordinario.
     
    Ora si potrà  avviare una  procedura esecutiva senza la necessità di attendere la sentenza di inefficacia tipica della revocatoria, rispettando alcune condizioni:
     
    - l’atto a titolo gratuito o di indisponibilità deve essersi compiuto successivamente al sorgere del credito
    - il creditore per procedere subito ad esecuzione forzata,  dovrà trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato registrato.  
     
    In base al nuovo articolo 2929-bis del codice civile, quindi, sarà sufficiente che il creditore abbia un titolo esecutivo, che il debitore abbia effettuato un atto pregiudizievole a titolo gratuito o di indisponibilità in data posteriore al sorgere del credito, che il creditore trascriva il pignoramento entro l’anno.
     
    Le nuove disposizioni si applicano  anche al creditore anteriore il quale, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, intervenga nell’esecuzione promossa da altri. 
     
    La posizione del debitore, con la nuova disciplina, risulta fortemente indebolita: questo, infatti, e così anche il terzo assoggettato ad espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo, non potrà far altro che dimostrare, con estrema difficoltà, la non sussistenza dei presupposti della esecuzione forzata, nonché contestare la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni del creditore.
     
     
     
     

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