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Iva 2012: attenzione sanzioni penali, entro il 27 dicembre il versamento

  • di Luigi Mondardini

    Per evitare sanzioni penali, il 27 Dicembre 2013 è ultimo giorno utile per versare o “ridurre” sotto la soglia dei 50.000 euro l'eventuale Iva dichiarata per l'anno 2012 e non ancora versata

    Infatti la prossima scadenza del 27 dicembre 2013 oltre che rilevare per il versamento dell’acconto IVA 2013, rappresenta l’ultimo giorno utile, al fine di evitare sanzioni penali, per versare o “ridurre” sotto la soglia dei 50.000 euro l'eventuale Iva dichiarata per l'anno 2012 e non ancora versata.

    Il D.Lgs. 74/2000 prevede, all’art. 10-ter , che il contribuente che non versa l'IVA dichiarata, oltre l'importo di cinquantamila euro, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo,commette reato.  Ai fini della configurazione del delitto, è necessario che sussistano i infatti seguenti elementi: la presentazione della dichiarazione IVA da cui risulti indicato un saldo Iva di importo superiore a 50.000,00 euro e il mancato versamento entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

    La presentazione della dichiarazione è il presupposto ai fini integrativi del reato, anche perché il dato letterale della norma si riferisce a “chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale”. Se ciò non avviene, essa dovrà essere considerata omessa e, in tal caso, è integrabile, eventualmente, il delitto ex art. 5, D.Lgs. 74/2000. 

    Per quanto riguarda il secondo elemento costitutivo del reato, l'art. 10-ter prevede che, in relazione a un'imposta che deve essere  versata entro il 16 del mese (o del trimestre) successivo a quello della maturazione del debitola rilevanza penale degli omessi versamenti si verifica solo laddove questi si protraggano fino al termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre)

    Il reato previsto è un delitto, quindi punibile solo ove commesso con dolo
    Per la sussistenza del delitto è necessario che l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale e non versata ammonti a una somma che risulti “superiore a euro cinquantamila per ciascun periodo di imposta”. 

    La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a due anni e alla sentenza di condanna conseguono, oltre alla pena principale, le pene accessorie stabilite dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000. 

    Il versamento effettuato “dopo il 27 Dicembre”, non esclude la configurazione del reato, però il soggetto attivo può usufruire dell’attenuante prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, norma che prevede la diminuzione fino ad un terzo della pena principale prevista ed esclude l’applicazione delle pene accessorie. 

    In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è prevista la confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter del codice penale.

     

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