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Rimborsi IVA, novità nelle procedure di liquidazione

  • di Luigi Mondardini

    I contribuenti che presentano un credito Iva annuale possono chiederne il rimborso all’atto di presentazione della dichiarazione annuale, se non intendono utilizzarlo in compensazione.

    Detto credito Iva può essere chiesto a rimborso solo al verificarsi di precise condizioni: 
     
    - quando viene esercitata esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma; 
    - quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
    - limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché  di beni e servizi per studi e ricerche;
    - quando vengono effettuate prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
    - quando il contribuente si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17 (soggetti non residenti).
    Inoltre il contribuente può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale in caso di cessazione dell’attività.
     
    Infine nel caso in cui dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili e , in questo caso, il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
     
    La dichiarazione  Iva andrà presentata , se in forma autonoma ,  in via telematica dal 1 febbraio 2014 al 30 settembre 2014; se presentata in forma unificata può essere trasmessa in via telematica dal 2 maggio al 30 settembre 2014 (nel qual caso la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la compilazione del rigo RX64).
     
    E’ previsto che i rimborsi siano erogati al contribuente che presta, contestualmente alla pre¬sentazione della domanda e per una durata pari a tre anni dalla data di erogazione del rimborso, una garanzia che potrà essere una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa; una fideiussione rilasciata da un’ azienda o istituto di credito,  o da una impresa commerciale che a giudizio dell’ Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità; una polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
     
    La presentazione della garanzia non è necessaria nel caso di rimborsi di modesto importo (non superiori ad € 5.164,57).
    Inoltre quando il rimborso risulta ridotto rispetto ai versamenti in conto fiscale (importo non superiore al 10% del totale dei versa¬menti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i ver¬samenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati).
    Ed ancora per le imprese virtuose che soddisfano le condizioni di affidabilità e solvibilità indicate nell’art. 38 bis comma 7 del D.P.R. 633/1972); per i rimborsi delle procedure fallimentari (non superiori ad € 258.228,40); per i fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’art. 8 del D.L. 351/2001.
     
    La tempestiva liquidazione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche ha rappresentato nell’ultimo anno un obiettivo prioritario ; in  particolare l’art. 5, comma 7 del  D.L. 35/2013 in riferimento ai crediti di natura fiscale, ha previsto un considerevole incremento delle risorse finanziarie disponibili per l’effettuazione dei rimborsi delle imposte per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l’anno 2013 e 4.000 milioni per l’anno 2014.
     
    Sono state quindi introdotte importanti novità per le procedure da seguire per la lavorazione dei rimborsi ; in particolare l’avvio di una elaborazione automatizzata mirata a definire un livello di rischio (risk score) per ogni richiesta di rimborso presentata; la standardizzazione e la riduzione dei documenti da richiedere al contribuente; la graduazione dell’attività di controllo preliminare al pagamento del rimborso in relazione al livello di rischio.
     
    L’attività istruttoria degli uffici sulle richieste di rimborso relative all’IVA deve basarsi sul livello di rischio (risk score) proposto dall’applicazione informatica denominata “Analisi del rischio IVA”: tale applicazione reperisce le informazioni già disponibili nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate e consente agli uffici di rettificare il livello di rischio proposto sulla base di elementi informativi non rilevabili automaticamente.
     
    I parametri predefiniti per la determinazione del livello di rischio sono:continuità aziendale; tipologia di attività svolta; natura giuridica del contribuente; regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito; assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito; assenza di carichi pendenti; coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito; assenza di frodi e violazioni penali tributarie; “conoscenza” del soggetto da parte dell’uffici.
     
    Una volta definito il livello di rischio per ciascuna istanza di rimborso presentata (collocandola in classi di rischio alto, medio o basso) l’attività istruttoria sul rimborso viene diversificata, con particolare riguardo alla documentazione da richiedere al contribuente e alla tempistica delle verifiche rispetto alla fase di pagamento del rimborso stesso.
     
    Nei  confronti dei contribuenti cui risulta attribuito un livello più elevato di rischio saranno effettuati controlli più stringenti, mentre saranno meno stringenti i controlli effettuati nei confronti dei soggetti cui è attribuito un più basso livello di rischio, velocizzando quindi la procedura di liquidazione del rimborso.
     
    Infine l’agenzia precisa che rimane comunque fermo, il principio della liquidazione dei rimborsi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, secondo quanto disposto dall’articolo 7-bis del D.L. 547/1994, e che tali nuove procedure di analisi del rischio non verranno applicate ai rimborsi richiesti dalle imprese di più rilevante dimensione, in quanto già destinatarie dell’attività di “tutoraggio” di cui all’art. 27 del D.L. 185/2008.
     

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