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Comunicazione dei beni dati in godimento ai soci

  • di Luigi Mondardini

    E’ previsto per il prossimo 12 dicembre il primo invio, per l’anno di riferimento 2012, della comunicazione relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o ai familiari. Questo quanto disposto con provvedimento del 5 agosto. A regime la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta in cui i beni vengono concessi.

    L’adempimento mira a individuare gli effettivi intestatari di un certo tipo di beni ed è stato introdotto dalla manovra dell’agosto 2011 con il fine di recuperare imponibile non dichiarato.

    Sono chiamati all’adempimento coloro che esercitano attività d’impresa, sia individualmente sia in forma collettiva, con la sola esclusione delle società semplici. In alternativa, può provvedervi lo stesso socio o familiare che ha ricevuto il bene in godimento.

    La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore nell’anno di riferimento, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. Inoltre l’’obbligo scatta anche se i beni sono stati concessi in godimento in periodi precedenti e permane nell’anno cui si riferisce la comunicazione.

    Gli elementi richiesti sono: codice fiscale e dati anagrafici del “beneficiario” (per i non residenti, anche Stato estero), informazioni circa l’utilizzo del bene, data della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo versato, valore di mercato del bene.
     
    I soggetti tenuti alla comunicazione dovranno utilizzare i canali telematici dell’Agenzia, Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati. Rimangono fuori dalla comunicazione:

    beni concessi in godimento agli amministratori

    I beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit

    i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale

    i beni di società ed enti privati associativi (anche non residenti) che svolgono attività commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano tali beni per fini esclusivamente istituzionali

    gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai soci

    i beni a uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi, nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge

    L’ obbligo non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del tracciato record siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’IVA.

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