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Omesso versamento dell’Iva: la crisi dell’impresa esclude il reato

  • di Luigi Mondardini

    Il Tribunale di Milano assolve imprenditore per non aver pagato l’iva a causa della crisi dell’azienda

    Nell’attuale contesto di crisi molte imprese si trovano nell’impossibilità di adempiere al pagamento delle imposte. Quando gli omessi versamenti per importi rilevanti riguardano le ritenute d’acconto operate e l’Iva gli imprenditori (o i legali rappresentanti delle società) subiscono, oltre alle azioni esecutive del Concessionario per la riscossione, anche un procedimento penale che può portare a una condanna alla reclusione da 6 mesi a 2 anni.

    La giurisprudenza recente sta orientandosi  “attenuando ” le possibili conseguenze negative derivanti dai reati di omesso versamento nelle ipotesi in cui quest’ultimo non dipenda dalla volontà del contribuente, ma dalla crisi economica.

    Nel testo originario del Decreto Legislativo numero 74 del 2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”) non erano previste fattispecie delittuose riguardanti l’omesso versamento di imposte. Uno dei principi cardine del nuovo diritto penale tributario, infatti, era quello di punire penalmente solo i comportamenti aventi un particolare grado di antigiuridicità e insidiosità in campo fiscale (si pensi, per esempio, all’emissione di fatture per operazioni inesistenti), lasciando nel campo delle sanzioni amministrative le violazioni tributarie di minore entità. Tuttavia nel periodo tra il 2004 e il  2006 il Legislatore  ha introdotto i reati di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis) e dell’imposta sul valore aggiunto (art. 10 ter), pur prevedendo una soglia di non punibilità di 50 mila Euro per periodo d’imposta. I reati citati rappresentano delle “forme particolari di appropriazione indebita ai danni dello Stato” e costituiscono delitti. L’integrazione del reato richiede, pertanto, la sussistenza dell’elemento soggettivo costituito dal dolo.

    Un imprenditore del settore informatico è stato assolto presso il  Tribunale di Milano  dal giudice per l’udienza preliminare “perché il fatto non costituisce reato”, in quanto il contribuente aveva regolarmente dichiarato l’importo dovuto a titolo di Iva (180 mila Euro), non provvedendo al versamento a causa della grave crisi economica che aveva colpito l’azienda poi fallita. Tale condotta, secondo il GUP, esclude la presenza dell’elemento soggettivo del reato costituito dal dolo impedendo la sussistenza del reato.

    Sulla base della pronuncia citata e di altre sentenze emesse recentemente da altri tribunali si può affermare che nella giurisprudenza penale si sta consolidando un orientamento che esclude la sussistenza dei reati di omesso versamento quando:

    • è assente il dolo, cioè la volontà del contribuente di nascondere all’Erario l’ammontare del debito che viene regolarmente dichiarato;
    • è presente una causa di forza maggiore, rappresentata dalla crisi aziendale, che impedisce il versamento dell’imposta dovuta.

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