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Dal 12 febbraio in vigore le nuove regole per le lettere di intento

  • di Luigi Mondardini

    A decorrere dal 12 febbraio 2015 nuova disciplina per le operazioni in regime di non imponibilità IVA verso gli esportatori abituali.

    Occorre adeguarsi alla normativa di cui  all’art. 20 del decreto “semplificazioni” (DLgs. 175/2014), essendo terminato   il regime transitorio .
     
    Detto regime consentiva agli esportatori abituali  di inviare le dichiarazioni di intento secondo le modalità previgenti all’entrata in vigore  del decreto “semplificazioni”  e  ai fornitori  di non dover verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate.
     
    Inoltre, i fornitori, nel regime transitorio, risultavano esonerati anche dall’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute secondo le modalità previgenti.
     
    Per le operazioni effettuate a partire dal 12 febbraio 2015, vige l’obbligo di trasmettere le dichiarazioni in base alla nuova disciplina, che  ha modificato le regole in materia di trasmissione delle dichiarazioni di intento per l’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72.
     
    Le nuove regole prevedono l’obbligo per gli esportatori abituali di emettere dichiarazioni di intento sulla base del nuovo modello  da trasmettere sia al fornitore che all’Amministrazione finanziaria. 
     
    La trasmissione all’Agenzia delle Entrate avviene telematicamente, mediante uno specifico software reso disponibile dall’Agenzia sul proprio sito internet, direttamente (per i soggetti abilitati a Fisconline o Entratel) ovvero avvalendosi di intermediari abilitati. 
    A fronte dell’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, l’Agenzia rilascia una ricevuta, che l’esportatore abituale consegna al proprio fornitore.
     
    Per quanto riguarda, invece, i fornitori degli esportatori abituali, a decorrere da oggi, è necessario aver verificato telematicamente l’avvenuta presentazione della ricevuta all’Agenzia delle Entrate, per poter effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1,lett. c) del DPR 633/72.
     
    Il riscontro avviene direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso “Servizi online - Servizi fiscali - Servizi senza registrazione - Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”.
    A breve, dovrebbe essere prevista la possibilità, per i fornitori, di effettuare la verifica anche accedendo al proprio cassetto fiscale.
     
    L’effettuazione di forniture in regime di non imponibilità IVA nei confronti dell’esportatore abituale, senza aver prima ricevuto la dichiarazione di intento ed averne riscontrato telematicamente l’avvenuta trasmissione all’Agenzia, è punita con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 7 commi 3 e 4-bis del DLgs. 471/97.
    Da ciò ne consegue che le dichiarazioni di intento con validità annuale, già trasmesse secondo le modalità previgenti, debbano essere trasmesse nuovamente mediante il nuovo modello, se esplicano effetti anche per operazioni effettuate a partire da oggi, 12 febbraio 2015.
     
    Diversamente, il fornitore non sarebbe in possesso della ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate e non potrebbe effettuate operazioni senza applicazione dell’IVA nei confronti dell’esportatore abituale.
     

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