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Il reverse charge riferito agli edifici

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1 gennaio 2015 sono state introdotte nuove ipotesi di applicazione dell’inversione contabile ai fini Iva .

    Sono riferite ad alcune prestazioni di servizi: in particolare  relative alla pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici. 
     
    L’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 14/E/2015 che ha chiarito  che le operazioni in questione devono essere inquadrate tra le prestazioni di servizi escludendo  le cessioni di beni con posa in opera; inoltre  per l’individuazione delle stesse si deve fare riferimento ai codici Ateco 2007.
     
    Tutte le prestazioni di servizi in oggetto si riferiscono  ad edifici intesi come  “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
     
    La stessa R.M. n. 46/E/1998, precisava  che per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”.
     
    In definitiva per l’Agenzia  la nozione di edificio viene limitata ai fabbricati, e non alla più ampia categoria dei beni immobili, con le seguenti conseguenze:
     
    -la nozione di fabbricato va riferita  sia a quelli  ad uso abitativo, sia ad uso strumentale; sono compresi sia i fabbricati di nuova costruzione, sia parti di essi come ad esempio, il singolo locale di un immobile; rientrano anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3, e le unità in corso di definizione rientranti nella categoria F4;
     
    - non rientrano nella nozione di edificio le prestazioni aventi ad oggetto terreni, parti del suolo, parcheggi, giardini, piscine, ecc., salvo che non costituiscano parte integrante di un bene immobile, (come ad esempio la piscina collocata sul terrazzo, i giardini pensili e gli impianti fotovoltaici collocati sui tetti;sono escluse in ogni caso le prestazioni di servizi rese su beni mobili.
     
    Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici installati sul tetto dell’edificio, la loro  qualificazione come bene immobile comporta l’applicazione del reverse charge anche alle prestazioni di manutenzione degli stessi.
     

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