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Esteso l’ambito applicativo del Reverse Charge

  • di Luigi Mondardini

    La Legge di stabilità 2015, prevede nuove ipotesi di reverse charge.

    Si tratta della modalità di emissione della fattura senza applicazione dell’Iva da parte del cedente/prestatore con l’indicazione della norma di riferimento e la dicitura “inversione contabile”.

    Il cessionario/committente nel reverse charge provvede alla successiva integrazione della fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota propria dei beni/servizi ricevuti e della relativa imposta ed all’annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; inoltre, lo stesso documento andrà annotato anche nel registro degli acquisti al fine di detrarre l’imposta.

    La Legge di Stabilità 2015 ha previsto l’applicazione del reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

    Di fatto il meccanismo dell’inversione contabile si applica secondo criteri oggettivi e quindi indipendentemente dai soggetti che le pongono in essere.

    Ad oggi non è chiaro cosa si debba intendere con il termine “completamento”. Fin tanto che non vi saranno gli opportuni/necessari chiarimenti ministeriali sembra che tale terminologia vada letta in senso ampio facendo, quindi, rientrare anche la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sul punto la Relazione Illustrativa chiarisce che “Per tali ultime prestazioni di servizi, il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori”.

    Tale disposizione torna applicabile con riferimento alle operazioni effettuate ai fini Iva, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972, dal 1° gennaio 2015.

    Da ultimo si evidenzia che sempre la legge di stabilità ha previsto il reverse charge in regime interno per le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

    L’efficacia di tale disposizione è comunque subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

     

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