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D.Lgs. n. 175/2014 Rimborso credito IVA (decorrenza 13.12.2014)

  • di Luigi Mondardini

    Pubblicate sulla G.U. le “semplificazioni” già contenute nell’apposito Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nel luglio scorso.

    Tra le principali semplificazioni (Art. 13)  in materia di rimborso del credito IVA,

    sono confermate le seguenti novità:

    -        i rimborsi di importo non superiore a € 15.000 sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia;

    -        i rimborsi di importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti “a rischio”, sono erogati previa prestazione di idonea garanzia;

    -        i rimborsi di importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti “non a rischio”, sono erogati previa prestazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le seguenti condizioni:

    o      rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta:  il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;  la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;  l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d’aziende;

    o      nell’anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da società di capitali non quotate;

    o      sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

    In particolare, sono considerati soggetti “a rischio” coloro che  esercitano l’attività da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all’art. 25, DL n. 179/2012);  sono stati oggetto, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al: 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;  5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;  1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000;  presentano la dichiarazione / istanza a rimborso priva del visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;  richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazione dell’attività.

    Con specifici DM saranno individuate le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria. Ulteriori modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi saranno disposti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

     

     

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