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Utilizzo del credito Iva trimestrale

  • di Luigi Mondardini

    Il credito IVA trimestrale, come quello annuale, può essere compensato in F24, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

    Mentre la compensazione dei primi 5.000 euro può essere effettuata già dalla data di presentazione dell'istanza e non dal 16 del mese successivo a quello di invio della domanda. 
    Il termine di presentazione per il primo trimestre è il entro il 30 aprile. 
     
    La condizione per  ottenere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale è quella di  presentare il modello IVA TR  in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre, che per il primo trimestre 2014, corrisponde al 30 aprile. Presentata l’istanza , si dovrà presentare il modello F24 con i seguenti codici tributo: 6036 (primo trimestre 2014); 6037 (secondo trimestre); 6038 (terzo trimestre). 
     
    Come per il credito IVA annuale, l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale per importi pari o inferiori a € 5.000 annui non è prevista alcuna limitazione alla compensazione.
    Dunque il contribuente ha la facoltà di utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale di importo inferiore al predetto limite, senza dover  attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
     
    Si ricorda che la compensazione può essere operata soltanto dopo aver presentato il mod. IVA TR.
     
    Quando si passa ad importi superiori a € 5.000 annui la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza ed esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. 
     
    Con la Circolare 15.1.2010, n. 1/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito  che il limite (€ 5.000) va calcolato distintamente a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale. 
    Pertanto il contribuente che dispone sia di un credito IVA annuale che di crediti IVA trimestrali, sorti in 2 anni differenti, potrà utilizzare in compensazione tali crediti (annuale / trimestrali) nello stesso anno solare, in quanto dispone di 2 “plafond” distinti a cui “attingere”: il primo, riferito al credito annuale mentre il secondo, riferito ai crediti trimestrali. 
     
    I crediti IVA trimestrali sono soggetti al limite annuale di € 700.000/1.000.000 se utilizzati in compensazione, mentre non vi sono limiti se richiesti a rimborso. 
     
    Infine si rammenta che per  compensare crediti trimestrali oltre i primi 15.000 euro, l'istanza di rimborso/compensazione non prevede l'apposizione del visto di conformità da parte degli intermediari abilitati o dei soggetti che esercitano il controllo legale dei conti. 
    L'invio delle istanze relative ai primi tre trimestri dell'anno (da spedire senza visto), con il conseguente utilizzo dei crediti Iva trimestrali in F24, consente di ridurre il credito annuale, per il quale, invece, è necessario il visto di conformità.
     

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