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Rimborsi IVA,non occorre la garanzia fino a 15.000 euro

  • di Luigi Mondardini

    I rimborsi IVA di importo fino a 15.000 euro potranno ora essere ottenuti senza obbligo di prestare garanzia.

    Lo  prevede il Decreto legislativo semplificazioni fiscali, in vigore dal 13 dicembre 2014, che in tal modo triplica di fatto la soglia a partire dalla quale è richiesta la garanzia.
     
    Per i rimborsi di importo superiore a tale importo, la prestazione di garanzia sarà obbligatoria solo se si è soggetti considerati "a rischio" ai fini degli interessi erariali, altrimenti la prestazione di garanzia potrà essere sostituita dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.
     
    Finora, per ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a € 5.164,57, era necessario (oltre alla presentazione della richiesta in sede di dichiarazione annuale) prestare apposita garanzia, ovvero cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
     
    Ora, l'art. 13 del Decreto semplificazioni ha innalzato a € 15.000 la soglia di rimborso IVA al superamento della quale è richiesta la prestazione di garanzia secondo le suddette regole. 
     
    In particolare viene previsto che: 
     
    - per i rimborsi IVA di importo non superiore a € 15.000, non è più richiesta alcuna garanzia;
     
    - per i rimborsi IVA di importo superiore a € 15.000: se richiesti da "soggetti a rischio", è necessario prestare apposita garanzia;
     
     
    - se richiesti da soggetti considerati "non a rischio", l'erogazione avviene previa prestazione di garanzia, ovvero, in luogo di questa, presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso (dichiarazione annuale/istanza infrannuale) munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto) allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni: 
     
    - rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta: il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l’ attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
     
    - se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
     
    - sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
     
     Per "soggetti a rischio" si intendono, i soggetti passivi che:
     
    - esercitano attività d'impresa da meno di 2 anni (e non sono start up innovative);
    - nei 2 anni precedenti, hanno ricevuto notifiche di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dichiarati: 
     
    > 10% degli importi dichiarati se importi dichiarati ≤ € 150.000
    > 5% degli importi dichiarati se importi dichiarati > € 150.000, ma ≤ € 1.500.000
    > 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000 se importi dichiarati > € 1.500.000
     
    - pur avendo i requisiti per essere considerati "non a rischio" e, quindi, per non prestare la garanzia, presentano la dichiarazione da cui emerge il credito senza visto di conformità o senza allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
     
    - richiedono il rimborso all'atto della cessazione dell'attività
     
    Durata della garanzia
    Resta fermo che, se richiesta, la garanzia deve avere durata pari a 3 anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.
     
    Quando è prestata la garanzia, non è necessaria l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso.
     

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