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Reverse charge in cerca di chiarimenti

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1° gennaio 2015 il reverse charge è stato esteso anche alle prestazioni di di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

    Le nuove ipotesi di reverse charge si affiancano a quelle relative alle prestazioni di servizi ,compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero, nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore».

    La differenza fra le due categorie di operazioni consiste nel fatto che quelle già previste precedentemente (lettera a ) sono soggette alla inversione contabile solo se svolte da subappaltatori che svolgono attività riconducibili alla classe F della Tabella Ateco; viceversa  quelle di cui alla nuova lettera a-ter) lo sono in ogni caso.

    Quindi ,sia pure limitatamente ad alcune prestazioni di servizi su edifici, sono  eliminate  le limitazioni soggettive e oggettive previste in precedenza.  

    Per quanto riguarda i servizi di demolizione, si ritiene che questi rientrino nel reverse charge in ogni caso.

    Se si è in presenza  di una ricostruzione di un fabbricato dove la demolizione è affidata all’impresa che poi procede anche alla costruzione dell’edificio, in questo caso il reverse charge si applica soltanto per le prestazioni dei subappaltatori.

    Installazione di impianti:  l’Ance, nella propria circolare, mette in dubbio se sia ricompresa anche la manutenzione e riparazione così come indicato nei codici Ateco (43.21.01 e seguenti), oppure se debba prevalere un’interpretazione letterale che prevede il reverse charge solo per l’installazione degli impianti, senza le prestazioni di manutenzione e riparazione. Si dovrebbe propendere per  l’interpretazione letterale, che esclude le manutenzioni.

    In merito al completamento di edifici dovrebbero quindi rientrarvi i servizi di intonacatura, la posa in opera di infissi, il rivestimento di pavimenti e di muri, la tinteggiatura e la posa in opera di vetri, se prestati autonomamente e non nell’ambito della realizzazione complessiva della costruzione, che rientra nel reverse charge solo perle prestazioni dei subappaltatori.

     

     

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