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Acconto IVA: scadenza il 29 dicembre 2014

  • di Luigi Mondardini

    29 dicembre 2014 la data ultima per effettuare il pagamento , il 27 cade di sabato.

    Tutti i contribuenti IVA, soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali dovranno provvedervi compilando il modello F24 e indicando : “6013”, per il versamento dell’acconto per Iva mensile o  “6035” per il 
     
    L’acconto può essere calcolato scegliendo tre diversi metodi di calcolo:  storico,  previsionale o analitico.
     
    Con il metodo storico, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente.
    Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente. Quindi la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari:
     
    - al debito d’imposta risultante  per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
    - per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva o dal modello Unico;
    - per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente. 
     
    Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. 
     
    Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;  in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari; per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”. 
    Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente. 
     
    Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.  In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto:
     
    - dell’Iva relativa alle operazioni  annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
    - delle  operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
    - delle  operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
     
    In caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico  per il passaggio da regime mensile a regime trimestrale, è necessario  calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente; nel caso di passaggio da regime trimestrale a regime mensile, l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre. 
     
     
    Soggetti con contabilità separate  (ex art. 36, D.P.R. n. 633/1972) devono determinare distintamente l'importo riferibile a ogni attività svolta, quindi sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni dell'imposta. 
    Pertanto, l’acconto Iva deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito
     

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