> >

Ritenute di acconto: certificazione entro il 28 febbraio

  • di Luigi Mondardini

    Entro il 28 febbraio i sostituti d’imposta devono consegnare o spedire ai percipienti le certificazioni attestanti l’effettuazione dei pagamenti delle ritenute fiscali operate nel corso del 2013.

    I soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, che corrispondono compensi a lavoratori autonomi o provvigioni ad agenti, rappresentanti di commercio e venditori porta a porta sono obbligati a versare le ritenute d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.
     
    Inoltre sono tenuti ai seguenti ulteriori adempimenti: provvedere alla predisposizione e all’invio di una certificazione annuale che attesti l’effettuazione del versamento delle ritenute sui compensi nonché  alla compilazione e all’invio del modello 770.
    Entro il 28 febbraio i sostituti d’imposta che nel corso del 2013 hanno corrisposto compensi a lavoratori autonomi o corrisposto provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio saranno tenuti a inviare ai percipienti le certificazioni delle ritenute d’acconto versate.
     
    In base agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/1973,  deve essere operata la ritenuta d’acconto (e quindi certificata) sui seguenti compensi: compensi erogati a titolo di lavoro autonomo occasionale; compensi erogati a titolo di lavoro autonomo professionale; provvigioni derivanti da rapporti di mediazione, rappresentanza di commercio, agenzia, procacciamento d’affari e da vendite a domicilio; utili corrisposti e relativi a contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro; somme erogate a titolo di diritto d’autore; indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;indennità per la cessazione da funzioni notarili; indennità per la cessazione di attività sportiva professionale.
     
    L’articolo 22 c.1 lett. c del TUIR  stabilisce che dall’imposta lorda si scomputano le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. 
    Le ritenute d’acconto operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate.
    La certificazione delle ritenute costituisce titolo per scomputare l’importo delle ritenute dall’imposta lorda dovuta sul reddito. Ai fini dello scomputo delle ritenute subite, in caso di controllo, è orientamento giurisprudenziale ritenere comunque ammissibile l’utilizzo di documentazione presentata dal percettore come la copia della fattura emessa e l’estratto conto bancario.
    La certificazione delle ritenute d’acconto va redatta in forma libera. Deve però contenere alcuni dati necessari alla compilazione del modello 770.
     
    In particolare:
    i dati anagrafici del committente  e del percipiente;
    l’ammontare lordo del compenso erogato;
    la ritenuta operata;
    l’importo non soggetto a ritenuta;
    il contributo INPS 4% addebitato a titolo di rivalsa dagli iscritti alla gestione separata;
    la causale della corresponsione delle somme erogate e la data del pagamento.
    L’omesso o tardivo rilascio della certificazione da parte del sostituto d’imposta o il rilascio di una certificazione con dati incompleti o non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link