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Comunicazione Black list

  • di Luigi Mondardini

    Per effetto del Decreto “Semplificazioni”, la comunicazione “black list” va inviata all’Agenzia delle Entrate annualmente.

    E’ obbligatoria solo  se l’importo complessivo annuale delle operazioni è superiore a € 10.000; detto limite va riferito al complesso delle operazioni effettuate / ricevute.
     
    In merito alla possibilità di presentare le comunicazioni “black list” riferite ai mesi di novembre e dicembre  o quarto trimestre 2014 con le regole in vigore  anteriormente alle predette novità, l’Agenzia ha chiarito che in tale ipotesi non è richiesto l’invio nel 2015 della comunicazione riferita al 2014.
     
    Qualora le operazioni effettuate fino al 31.12.2014 singolarmente considerate siano di importo non superiore a 500 Euro , la comunicazione non va effettuata anche se  l’importo complessivo delle stesse sia superiore a € 10.000.
     
    In ogni caso, per le operazioni effettuate dal 2015 la comunicazione dovrà essere inviata nel 2016.
     
    Gli  acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese / ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Stati “black list”  devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente introdotto con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908.
    Per le importazioni i dati da comunicare sono desumibili dalle bollette doganali.
     
    In particolare la comunicazione “black list” va inviata dai soggetti passivi IVA , imprese e  lavoratori autonomi, che effettuano, nei confronti di operatori economici non privati aventi sede, residenza o domicilio negli Stati / territori a regime fiscale privilegiato,  cessioni / acquisti di beni o  prestazioni di servizi rese / ricevute.
     
    Da tale  obbligo sono esonerati i contribuenti minimi ed i soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative. Dal 2015 l’esonero riguarda i contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche ,imprese e lavoratori autonomi,  nonché i contribuenti minimi in attività al 31.12.2014 che proseguono  con tale regime anche nel 2015.
     
    Il Decreto “Semplificazioni”  ha  fissato ad  10.000 Euro  complessivi annui (in luogo dei previgenti Euro 500 per operazione) il limite il cui superamento fa scattare  l’obbligo di presentazione della comunicazione “black list” e  modificato la periodicità di invio della comunicazione, che ora è divenuta annuale, in luogo di quella mensile / trimestrale.
     
    Dette novità sono applicabili alle operazioni “poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore ( 13 dicembre 2014) ” del citato Decreto, ossia già a decorrere dal 2014.
    L’Agenzia delle Entrate  ha comunque consentito di chiudere il 2014 con le regole previgenti. 
     
    Si ricorda  che non sono più considerati Stati “black list”  San Marino,  a decorrere dalle operazioni effettuate dall’11.3.2014  e il  Lussemburgo,  a decorrere dalle operazioni effettuate dal 7.1.2015 .
     
    Con riferimento alla disciplina valida fino al  2014, la  comunicazione “black list” va effettuata per le operazioni di ammontare superiore ad Euro 500 ,  soglia riferibile  alla singola operazione. La comunicazione in esame va presentata con cadenza  trimestrale, se negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non sia stato superato il limite trimestrale di € 50.000; oppure  mensile, nei casi diversi dal precedente. 
     
    La comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.
     
    L’Agenzia delle Entrate, per i mesi di novembre / dicembre e quarto trimestre 2014, ha introdotto  una sorta di “regime transitorio”. Dette comunicazioni  potevano essere effettuate entro il 31.12.2014 se relative a novembre e il 2.2.2015 se relative a dicembre / quarto trimestre,  utilizzando le previgenti modalità, tenendo conto  del limite di € 500 (per singola operazione) e della periodicità mensile / trimestrale.
     
    Avvalendosi di detta possibilità, non sarà necessario presentare nel 2015 la comunicazione annuale relativa al 2014.
     
    Per le operazioni registrate / soggette a registrazione dal 2015 vanno applicate le nuove disposizioni.
     
    Per le operazioni “anche se effettuate e ricevute dalla data di entrata in vigore del decreto (13.12.2014) fino al 31.12.2014”, non comunicate mensilmente / trimestralmente per mancato superamento del vecchio limite di € 500 per singola operazione, “potrà essere omessa la comunicazione prevista dal predetto articolo 21, anche se le stesse sono di importo complessivo superiore a 10.000 euro”.
     
    Se ad esempio  un soggetto nel 2014 ha effettuato 50  operazioni “black list” di importo pari ad Euro 250  ciascuna, per le quali non è stata presentata la comunicazione mensile / trimestrale stante il mancato superamento del limite di Euro 500, non è tenuto a presentare la comunicazione “annuale” per il 2014 anche se l’importo complessivo risulta  pari a € 12.500.
     
    L’ omessa comunicazione nel 2014 di operazioni di importo superiore a € 500 ciascuna, ma complessivamente non superiori a € 10.000, non comporta l’irrogazione di alcuna sanzione.
     
    Le  operazioni “black list” comunicate utilizzando il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente non vanno riportate nella comunicazione clienti-fornitori (spesometro).
    Non vanno ricomprese in detta comunicazione anche quelle escluse dalla comunicazione “black list” per mancato superamento del limite (€ 500 per singola operazione);  in caso di operazioni effettuate con Stati UE “black list” (ad esempio, Monaco), oltre alla comunicazione in esame è necessario inviare anche i modd. Intra.
     
    Dal  2015 è prevista una nuova soglia delle operazioni da comunicare. Il  D.Lgs. n. 175/2014 prevede che l’adempimento in esame va effettuato per le operazioni “il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000”.
     
    Il limite  dei 10.000 euro si intende non per singola operazione ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di far scattare  l’obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.
    Detto limite va verificato con riferimento all’ammontare complessivo delle operazioni rese / ricevute intervenute con tutte le controparti “black list”.
     
    Il D.Lgs. n. 175/2014 prevede la presentazione della comunicazione  con periodicità annuale in luogo della precedente mensile / trimestrale, senza peraltro  individuare il termine per l’effettuazione di tale adempimento.
    Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
     
    Infine  dovrebbe essere ricomprese nello spesometro sia le operazioni “black list” comunicate tramite il quadro BL sia quelle non comunicate per mancato superamento del nuovo limite.
    Per  le operazioni effettuate con Stati UE “black list” (ad esempio, Monaco), oltre alla comunicazione in esame è necessario inviare anche i modd. Intra
     

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