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Pagamenti al 20 di agosto con maggiorazione

  • di Luigi Mondardini

    La scadenza di lunedì 7 luglio non ha chiuso definitivamente la possibilità per i versamenti a saldo e primo acconto.

    Per i contribuenti soggetti agli studi di settore è  possibile pagare da martedì 8 luglio fino al 20 agosto, aumentando l'imposta dovuta con un interesse dello 0,40 per cento.

    I contribuenti soggetti agli studi di settore e i contribuenti minimi possono pagare le imposte derivanti da Unico entro il 20 agosto 2014; inoltre possono usufruire di tale proroga anche i contribuenti che partecipano a società che applicano gli studi di settore oppure ad associazioni e imprese soggette a studi di settore.

    Per le società di capitali, il termine di versamento del saldo Ires e Irap è connesso alla data di approvazione del bilancio. La proroga dei versamenti in questione vale solo per le società la cui scadenza del versamento delle imposte coincide con il termine del 16.6.2014 (o 16.7.2014 con maggiorazione dello 0,40%).

    Per coloro che non godono della proroga invece il termine per il pagamento delle imposte derivanti da Unico rimane ancorato al 16 luglio.

    Sono i soggetti  non titolari di Partita Iva, i contribuenti soggetti a parametri, i  soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d’impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario) e soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.

    La possibilità di avvalersi del maggior termine  ( 16 luglio o 20 agosto)  comporta il pagamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% del debito dovuto che dovrà essere versata insieme all'imposta (non si deve usare un codice tributo specifico) e andrà calcolata sull'importo dovuto al netto degli eventuali crediti scomputabili.

    Quindi prima si compensa e poi sulla differenza che emerge si calcola la maggiorazione; ovviamente in  caso di compensazione totale, con presentazione di delega (modello F24) a zero, non dovrà essere applicata alcuna maggiorazione.

    In caso di mancato pagamento della maggiorazione, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E/2013, ha chiarito che la sanzione del 30% sarà applicata solo sulla differenza non versata e non sull'intero importo, compreso quello versato. In questo modo il versamento non sarà più considerato tardivo ma solo carente.

    Ad esempio, su un versamento di 30.000 euro, eseguito entro il 30° giorno successivo al termine previsto, che, con la maggiorazione dello 0,40%, doveva essere di 30.120 euro, al contribuente che ha versato 30.000 euro, dimenticandosi lo 0,40%, non verrà più applicata la sanzione del 30% sull'intero importo di 30.200 euro (sanzione di 9.060 euro) ma al contrario la sanzione sarà di 36 euro calcolata quindi sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto a titolo di imposte e maggiorazione dello 0,40 per cento.

    In ogni caso chi ha versato con la dilazione dei 30 giorni (maggiorazione dello 0,4%) un importo non sufficiente  potrà effettuare il ravvedimento applicando la sanzione non a tutto l'importo (come se la dilazione non avesse effetto), ma solo alla differenza tra il dovuto a consuntivo e quanto versato a luglio o ad agosto.

    Anche per i pagamenti effettuati entro il termine lungo  è possibile la rateizzazione suddividendo il debito d’imposta in un definito numero di rate a scelta del contribuente.

     

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