> >

Entro il 30 dicembre occorre procedere alla stampa dei Registri contabili

  • di Luigi Mondardini

    E' il 30 dicembre 2014 il termine per chi tiene la contabilità con sistemi meccanografici per procedere alla stampa dei registri contabili dell'anno 2013. 

    Pertanto, le società di capitali, le società di persone, gli imprenditori individuali le persone fisiche esercenti arti e professioni e le società o associazioni tra professionisti, che hanno esercizio sociale coincidente con l’anno solare e che hanno conservato libri e registri contabili su supporti meccanografici, entro il prossimo 30 dicembre 2014 dovranno procedere alla stampa degli stessi. 
     
    Il termine di stampa di 3 mesi dalla scadenza prevista per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali è quello previsto nella disciplina della “tenuta dei registri contabili”  contenuta nella Legge 489/94 .
     
    La stampa riguarda in particolare il Libro giornale, Libro inventari,Partitari e mastrini, Registri Iva (fatture, corrispettivi, acquisti, ecc.).  
    Ciascun registro deve essere tenuto con una contabilità ordinata e senza spazi bianchi, senza abrasioni e cancellazioni non visibili. 
     
    Per quanto riguarda invece il registro dei beni ammortizzabili, se tenuto in forma meccanografica la scadenza della stampa è il 30 dicembre 2014, anche se il suo aggiornamento deve avvenire in ogni caso entro la presentazione della dichiarazione dei redditi. 
     
    Si ricorda che per la contabilità tenuta con sistema meccanografico , in caso di controllo fiscale, anche in mancanza di stampa, la stessa  è considerata regolare se  il contribuente è in grado di dimostrare che i dati contabili sono aggiornati e di stampare, su richiesta e in sua presenza, i registri richiesti e non  sono scaduti i termini per l'invio della dichiarazione telematica annuale. 
     
    Se invece non si è proceduto alla stampa della contabilità entro il 30/12/2014 potrà essere contestato al contribuente un comportamento formalmente sanzionabile per irregolare tenuta della contabilità. La sanzione è prevista da euro 1.032 a euro 7.747 (art. 9 del D.Lgs. n.471/1997). 
     
    Per il libro giornale e per quello inventari è previsto l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo a seconda della modalità con cui viene tenuta la contabilità.
     
    In particolare: quella cartacea sconta l’imposta di bollo di 16 euro su ogni 100 pagine o frazioni di esse per le società di capitali (per gli altri soggetti è pari a 32 euro); 
    quella informatica invece sconta l’imposta di bollo di 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. 
     
    Per consentire il versamento del bollo su libri, documenti e registri emessi o utilizzati durante l'anno in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, è stato ammesso il pagamento anche con il modello F24. 
     
    Il contribuente deve indicare il relativo codice tributo: 2501 “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari”, nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato AAAA.
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link