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Per i soggetti antiriclaggio comunicazione PEC all’Agenzia delle Entrate

  • di Luigi Mondardini

    Recentemente è stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento Agenzia Entrate e GdF 8.8.2014.

    Riguarda le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni in materia di indagini finanziarie internazionali.
     
    Le disposizioni interessano prevalentemente gli operatori finanziari; tuttavia sono coinvolti anche i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio in quanto tenuti a comunicare agli organi investigativi l’eventuale titolare effettivo. Si tratta dei : Professionisti ex art. 12, D.Lgs. n. 231/2007 quali - Dottori commercialisti e consulenti del lavoro - Soggetti che forniscono servizi in materia di contabilità e tributi - Notai e avvocati Revisori contabili ex art. 13, D.Lgs. n. 231/2007 - Soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili - Società di revisione iscritte nell’albo speciale Altri soggetti ex art. 14, D.Lgs. n. 231/2007 - Agenzie di recupero crediti - Soggetti esercenti attività di trasporto del denaro, valori o titoli - Case da gioco - Agenzie immobiliari
     
    Considerato che le modalità di comunicazione sono esclusivamente di tipo elettronico, in via strumentale rispetto all’obbligo principale è previsto, a carico dei predetti soggetti, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC entro il prossimo 31.10.2014.
     
    Il  Provvedimento in esame stabilisce che Entro il 31 ottobre 2014, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 comunicano all’Agenzia delle Entrate, per l’inserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degli indirizzi elettronici …. , il proprio indirizzo di
    PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line ... La comunicazione della casella di posta elettronica certificata è effettuata utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005”.
     
    Di conseguenza, i soggetti quali intermediari finanziari, i professionisti, società di servizi, revisori contabili, ecc.  sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate.
     
    Dal punto di vista operativo  va evidenziato che l’utilizzo dello specifico tracciato comporta la disponibilità di un apposito software.
    Tenuto conto della numerosità dei soggetti interessati è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate predisponga il software per effettuare tale comunicazione. In alternativa la comunicazione potrebbe essere oggetto di una specifica implementazione del software utilizzato per la tenuta dell’Archivio Unico.
     
    PERIODO TRANSITORIO: fino al 31.10.2014, in via transitoria, è previsto che le eventuali richieste e risposte indirizzate ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari siano effettuate in forma cartacea con modalità idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
     

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