Il 1° dicembre scade la seconda o unica rata degli acconti 2014 delle imposte.
Si tratta delle imposte dirette (Ires/Irpef), sostitutive (con¬tribuenti minimi e cedolare secca), Irap, Ivie, Ivafe e contributo Inps.
L’acconto dell’addizionale comunale Irpef per il 2014 andava versato tutto entro la scadenza dell’Irpef a saldo sul 2013, mentre per l’addizionale regionale, entro la scadenza indicata, non va pagato alcun anticipo sul 2014.
Ai fini Irpef l’acconto va calcolato al 100%, se l’imposta determinata sul 2013 (rigo RN33 di Unico PF) è superiore a 51 euro.
Per l’Ires l’acconto è del 101,5% ed è dovuto se l’imposta sul 2013 è pari o superiore a 21 euro (rigo RN17 di Unico SC).
L’anticipo richiesto ai fini Irap “segue” le stesse percentuali e gli importi minimi per i soggetti Irpef e Ires (rigo IR21 del modello Irap).
Se si utilizza il metodo storico il pagamento viene determinato in base al debito d’imposta maturato nel corso del 2013, applicando le percentuali previste (100 a 101,5%) e tenendo conto di tutte quelle disposizioni che prevedono il calcolo dell’acconto su basi diverse rispetto all’importo determinato in Unico.
Con il metodo previsionale, il contribuente dovrà ricalcolare l’importo dovuto sulla minore imposta determinabile per l’anno in vigore effettuando una stima dei redditi , oneri deducibili e/o detraibili relativi al 2014, con tutte le difficoltà del caso.
Se si sceglie il previsionale, l’acconto totale deve essere almeno pari al 100% dell’imposta definitiva da dichiarare nel corso del 2014 per l’Irpef, l’Irap (persone fisiche e società di persone), l’Ivie e l’Ivafe.
Si attestano invece al 101,5% l’Ires e l’Irap dovuti dalle società di capitali e dagli enti commerciali.
Maggiore attenzione per l’utilizzo del previsionale in ambito Irap. Infatti è stato previsto per il 2014 una riduzione generalizzata del 10% delle aliquote Irap applicabili (dal 3,9 al 3,5% per l’aliquota ordi¬naria).
Per chi sceglie il previsionale, però, c’è una clausola di salvaguardia in relazione alla quale l’imposta va quantificata sulla base di specifiche aliquote “intermedie” (3,75% ordinaria).
Si ricorda infine che il DDL Stabilità 2015 -attualmente in corso di approvazione - interviene retroattivamente abrogando la programmata riduzione dell’aliquota Irap per il 2014, ma facendo salvi, almeno, gli effetti prodotti dalla clausola di salvaguardia appena citata. Senza obbligo, quindi, di rimettere mano ai conteggi effettuati a titolo di acconto.