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Bonus riqualificazione energetica: al 31 marzo la comunicazione

  • di Luigi Mondardini

    Vanno comunicati i lavori eseguiti a cavalo di anno.

    Tramite la trasmissione telematica di un apposito modello ( IRE) , i  contribuenti che nel corso del 2013, o di anni precedenti, hanno iniziato lavori di riqualificazione energetica ancora in corso nel 2014 (lavori "a cavallo” d’anno), devono inviare una apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, al fine di usufruire della detrazione di imposta.
     
    L’agevolazione è stata  recentemente prorogata con alcune rilevanti modifiche elevando la misura della detrazione al 65% (dal 55%)  per le spese sostenute nel periodo 6 giugno 2013-31 dicembre 2014; al 50%  per le spese sostenute dall 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
     
    Possono fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non, che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi ( deve trattarsi  di lavori inerenti immobili che non sono strumentali all’attività di impresa, arte o professione).
     
    Se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi.
    Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, la comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini.
     
    Il soggetto interessato dall’adempimento dovrà utilizzare il modello Ire (Interventi di riqualificazione energetica) scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate o dal sito del ministero dell’Economia e delle Finanze.
     
    L’invio della comunicazione Ire deve essere effettuata, esclusivamente mediante modalità telematica, utilizzando internet o Entratel, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Pertanto per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2013, per i lavori che continuano nel 2014, il termine ultimo previsto è il 31 marzo 2014.
     
    La comunicazione non deve essere viceversa inviata  per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta; per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.
    Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.
     
    Ai fini della comunicazione Ire rileva il pagamento per cassa.
     
    Si ricorda che per una persona fisica non imprenditore  che sostiene  spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, in ossequio al principio di cassa, porterà in detrazione le spese sostenute e rimaste a carico nel 2013 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2013 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2014 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2014, anche se riferite a un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta (2013 e 2014).
     
    Nel caso invece i lavori siano sostenuti nell’esercizio dell’ impresa,  le relative spese saranno portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le stesse devono intendersi sostenute in base al principio di competenza .
     
    Poiché la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, la circolare  dell’Agenzia delle entrate n. 21/E del 2010 è del parere che la mancata osservanza del predetto termine e l’omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in esame; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da 258 a 2.065 euro) prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie
     

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