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Entro il 30.10. la comunicazione ei finanziamenti e capitalizzazioni del 2013

  • di Luigi Mondardini

    Entro il 30.10.2014 va inviata la comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti e capitalizzazioni con specifico modello.

    Sono quelli  effettuati alla società e alla ditta individuale da parte dei soci o familiari;  l’adempimento è finalizzato a consentire all’Agenzia delle Entrate di acquisire le informazioni utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito in capo ai predetti soggetti.

    Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui

    l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

    A tal fine va utilizzato lo specifico modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

    Il  modello di comunicazione e le relative istruzioni sono analoghi a quelli predisposti per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci / familiari, fermo restando l’autonomia dei due  obblighi.

    In presenza di entrambi gli obblighi di comunicazione è necessario inviare due  distinti modelli.

    La comunicazione va effettuata esclusivamente da parte della società / impresa individuale che ha ricevuto il finanziamento / capitalizzazione.

    Diversamente da quanto previsto per la comunicazione dei beni ai soci / familiari, con riguardo alla comunicazione in esame, non è prevista la possibilità di assolvere l’obbligo da parte dei soci / familiari che hanno effettuato il finanziamento / capitalizzazione

    L’obbligo interessa sia le imprese in contabilità ordinaria che quelle in contabilità semplificata “in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell’impresa”.

    L’Agenzia ha puntualizzato che l’esonero sussiste se l’impresa non dispone di un c/c “dedicato all’attività”.

    Analogo esonero è riconosciuto, sempreché non sussista un “c/c dedicato”, ai soggetti che adottano  il regime dei minimi,  il regime contabile “semplificato”,  il regime delle nuove iniziative , nonché per le associazioni senza fini di lucro e dilettantistiche che hanno optato per il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.

    Devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso finanziamenti/capitalizzazioni “per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro”;  l’importo complessivo dei finanziamenti / capitalizzazioni, distintamente per ogni soggetto finanziatore, nonché la data di versamento.

    In presenza sia di finanziamenti che di capitalizzazioni / apporti, la comunicazione va effettuata utilizzando 2 distinti moduli nei quali vanno compilati rispettivamente i campi “Ammontare dei finanziamenti” e “Valore delle capitalizzazioni”.

    Premesso che, con riguardo alla data del finanziamento / capitalizzazione, l’Agenzia ha precisato che va riportata la data dell’effettivo versamento e non quella della sottoscrizione dell’operazione, in presenza di più finanziamenti o più capitalizzazioni nel corso del medesimo periodo d’imposta, va indicata la data dell’ultimo versamento.

    Con riguardo al calcolo del limite, pari a € 3.600, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che  va riferito distintamente ai finanziamenti e alle capitalizzazioni; va calcolato con riguardo all’ammontare complessivo dei finanziamenti / capitalizzazioni in corso d’anno in capo al singolo socio / familiare dell’imprenditore.

    Non assumono rilevanza le restituzioni effettuate al socio / familiare dell’imprenditore e  la rinuncia al credito vantato dal socio / familiare dell’imprenditore in quanto non configura un esborso di denaro da parte del finanziatore

    La comunicazione non va presentata in presenza di una serie di  ipotesi che determinano esclusioni oggettive e soggettive .

    Sono considerate esclusioni  “oggettive”  

    -        i  finanziamenti / capitalizzazioni di importo complessivo inferiore a € 3.600;

    -        finanziamenti / capitalizzazioni i cui dati sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

    -        capitalizzazioni che non configurano un reale apporto di denaro (ad esempio, aumento capitale sociale a titolo gratuito, sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale non ancora versato, passaggio di riserve a capitale sociale);  

    -        finanziamenti a seguito di rinuncia da parte del soggetto concedente purché la rinuncia non comporti un esborso di denaro ad altro titolo (ad esempio, apporto);  

    -        restituzioni di finanziamenti.

    Sono esclusioni “soggettive”:

    -        i soci persone giuridiche (società / enti).

    L’adempimento in esame è infatti finalizzato all’accertamento in base al redditometro nei confronti delle persone fisiche; familiari dei soci;  titolare dell’impresa familiare / individuale

    La comunicazione in esame riguarda i finanziamenti / capitalizzazioni effettuati nel periodo d’imposta.

    In caso di coincidenza del periodo d’imposta con l’anno solare, va fatto riferimento al periodo 1.1 – 31.12.2013;  per una srl con periodo d’imposta, ad esempio, 1.6.2012 – 31.5.2013, la comunicazione va riferita ai finanziamenti / capitalizzazioni concessi in detto periodo

    Il  termine è  collegato alla presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede, per cui, per le ditte individuali, società di persone / di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la comunicazione va presentata entro il 30.10.

    Conseguentemente, per i predetti soggetti, la comunicazione riferita al 2013 va presentata  entro il 30.10.2014

    In caso di omessa / tardiva comunicazione non è prevista espressamente una specifica sanzione.

    Sul punto, l’Agenzia ha precisato che, trattandosi di comunicazione all’Anagrafe tributaria, è applicabile la sanzione ex art. 13, comma 2, DPR n. 605/73, ossia da € 206,58 a € 5.164,57, ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta

     

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