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Mini IMU : pagamento al 24 gennaio

  • di Luigi Mondardini

    Il prossimo 24 gennaio molti italiani dovranno per pagare la Mini Imu. L’imposta deve essere versata se l’immobile è in uno dei Comuni che ha deliberato o confermato nel 2013 un’aliquota Imu sull’abitazione principale superiore a quella standard dello 0,4%.

    L’importo dovuto è dato dalla differenza tra l’Imu per l’intero 2013 calcolata in base all’aliquota decisa dal proprio Comune e l’imposta determinata con lo 0,4% di base.   
     
    Devono pagare i proprietari di prime abitazioni classificate nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10 uffici), nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le due circostanze devono coesistere. Non devono invece andare alla cassa (pechè dovrebbero averlo già fatto) i proprietari di abitazioni di lusso quelle di categoria A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi) anche se utilizzate come abitazione principale.
     
    Se il contribuente utilizza come abitazione principale due appartamenti adiacenti, ma accatastati separatamente, la mini Imu è dovuta solo sull’abitazione su cui nel 2013 si era applicata l’esenzione per la prima casa.
     
    Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, la mini Imu per l’abitazione principale si applica al solo immobile che aveva fruito dell’esenzione nel corso del 2013. 
     
    Nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi la mini Imu si applica alle abitazioni di entrambi i coniugi che erano state finora considerate esenti dall’imposta municipale.
     
    Inoltre la Mini Imu va calcolata anche per le pertinenze dell’abitazione principale, ossia un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non vi sia un locale avente le stesse caratteristiche censito unitamente all’abitazione come vano accessorio; un’unità immobiliare classificata come C/6 (box o posto auto); un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).
     
    Dovranno pagare  la Mini Imu anche i proprietari di abitazione data al coniuge separato o divorziato assegnatario che, anche se non proprietario della ex casa coniugale, ha fruito nel 2013 dell’assimilazione ad abitazione principale a condizione che vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
     
     

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