Entro il 30.4.2014 va inviata la comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci / familiari dell’imprenditore .
Riguarda l’anno 2013 e va utilizzato lo specifico modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Con il DL n. 138/2011 sono state introdotte specifiche disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore.
Pertanto la concessione in godimento di un bene d’impresa, da parte di una società / ditta individuale ad un socio / familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato ha una duplice conseguenza:
- da un lato per l’utilizzatore (imprenditore individuale / socio / familiare) la rilevazione di un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
- per il concedente (ditta individuale / società) l’indeducibilità dei relativi costi.
E’ quindi previsto l’invio all’Agenzia delle Entrate di una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato).
I soggetti interessati all’adempimento vanno distinti fra “utilizzatori” e “concedenti”. I primi comprendono:
- soci, residenti e non, di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale;
- familiari, residenti e non, di soci di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale;
- soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- familiari, ex art. 5, comma 5, TUIR residenti e non,dell’imprenditore individuale.
La categoria dei “concedenti” include :
- imprenditori individuali;
- società di persone (snc, sas);
- società di capitali (spa, srl, sapa);
- società cooperative;
- stabili organizzazioni di società non residenti;
- enti privati di tipo associativo con riguardo ai soli beni relativi all’attività commerciale.
I beni oggetto di comunicazione includono: beni strumentali; beni merce;immobili patrimonio.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.6.2012, n. 24/E ha chiarito che si intendono “beni relativi all’impresa”, per le imprese individuali, i beni indicati nell’inventario; per le società di persone ovvero di capitali, i beni appartenenti alla società; per le società di fatto, i beni merce / strumentali compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed esclusivamente utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’impresa.
Sono viceversa esclusi dalla comunicazione :
- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, se costituiscono fringe benefit ex art. 51 e 54, TUIR;
- beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
- beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- veicoli per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
- beni di valore non superiore a € 3.000 (al netto IVA), rientranti nella categoria “altro”, ossia beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili (sono esclusi, ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.).