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Martedi' 16 giugno IMU e TASI alla cassa

  • di Luigi Mondardini

    È prossima la scadenza dell’acconto IMU e TASI 2015, con l’allineamento delle scadenze.

    L’acconto IMU e TASI viene calcolato applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2014.
     
    Il conguaglio verrà corrisposto a dicembre 2015 sulla base delle aliquote 2015 purché  i comuni deliberino nuove aliquote entro il termine del 28.10.2015. In caso contrario anche il saldo sarà dovuto sulla base delle aliquote 2014.
     
    Le nuove aliquote impatteranno esclusivamente sul calcolo del saldo.
     
    Fare riferimento ai  parametri 2014 non equivale, in ogni caso, a versare la metà dell’imposta 2014; significa che i criteri di calcolo dello scorso anno devono essere applicati sulla nuova situazione immobiliare 2015, che nel frattempo potrebbe esserersi modificata per effetto di variazioni nel possesso, compravendite, acquisizioni, trasferimenti di residenza, successioni, ecc.
     
    Qualora il contribuente opti per il versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2015  in tal caso per la corresponsione dell'intera imposta occorrerà  fare riferimento ai nuovi parametri 2015, approvati per tale anno. 
     
    Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
    a) mediante Bollettino postale; 
    b)  con modello F24, con possibilità in tal caso di compensare il tributo dovuto con altri crediti disponibili.
     
    Se si utilizza il  versamento con modello F24 occorre utilizzare  specifici codici tributo:
    3912 - Abitazione principale e pertinenze;  3914 – Terreni;  3916 - Aree fabbricabili; 3918 - Altri fabbricati; 3925 - Fabbricati D – quota stato;  3930 - Fabbricati D (incremento) – quota comune. 
     
    Il versamento con modello F24 della TASI richiede l’utilizzo di altri codici tributo:   3958 - Abitazione principale e pertinenze;  3959 - Fabbricati rurali ad uso strumentale;  3960 - Aree fabbricabili;   3961 - Altri fabbricati. 
     
    Possono essere fissate dai Comuni per le due imposte le seguenti aliquote:
     
    a) IMU: aliquota base fissata allo 0,76%; i Comuni possono  modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; pertanto l'aliquota ordinaria va da 4,6 per mille al 10,6 per mille. 
    b)  TASI:  per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l’1 per mille; 
     
    I limiti : la la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima dell’IMU 2013: 10,6 per mille per la generalità degli immobili, 6 per mille per le abitazioni principali.
    Inoltre l' aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
     
    I Comuni possono derogare ai due limiti (10,6 e 2,5 per mille) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari assimilate, detrazioni d'imposta o altre misure, che generino effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi in passato con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. 
     
     

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