In caso di mancato versamento dell’acconto, è possibile rimediare versando la somma dovuta più (una piccola) sanzione.
La sanzione varia a seconda del momento in cui il pagamento omesso viene sanato: entro 15 giorni ,oppure entro 30 giorni o, infine, entro il 30 settembre 2015, termine per la presentazione della dichiarazione.
Entro il 1° dicembre 2014, i contribuenti , persone fisiche, società di persone, società di capitali e soggetti ed esse equiparati, dovevano versare la seconda o unica rata degli acconti relativi alle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2014. I contribuenti che hanno omesso l’acconto delle imposte possono ora rimediare fruendo del ravvedimento operoso.
Il mancato o tardivo versamento delle imposte prevede una sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
Tuttavia è possibile ridurre l’importo avvalendosi del ravvedimento operoso breve che consente di diminuire la sanzione a un decimo diventando così dello 0,2% per ogni giorno di ritardo; l’importo pertanto varia passando dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo. Oltre agli interessi dovuti nella misura dell’1% annuo.
Se il versamento viene eseguito tra il 15° e 30° giorno dalla scadenza, vale a dire quelli effettuati dal 16 dicembre ed entro il 31 dicembre (entro il trentesimo giorno di ritardo), la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua in tutto o in parte il pagamento è pari al 30% dell’importo non versato.
In questo caso l’ omesso o insufficiente versamento può essere sanato versando l’imposta o maggiore imposta più la sanzione ridotta a un decimo, quindi il 3% oltre agli interessi.
Anche per i versamenti effettuati oltre il 30° giorno dalla scadenza, per i quali la sanzione ordinaria rimane sempre pari al 30% dell’importo non versato, è comunque possibile il ravvedimento con una sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%) e gli interessi.
Si tratta dei pagamenti effettuati dopo il 31 dicembre ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2014 (30 settembre 2015).
Nel testo della bozza della Legge di Stabilità , ancora in discussione in Parlamento, si prevede che il contribuente possa regolarizzare la propria posizione anche oltre un anno, fino a quando non riceve la notifica per l’accertamento formale da parte del Fisco per la violazione commessa.
Si tratta di un ravvedimento operoso molto più lungo anche dopo due anni versando una sanzione ridotta pari al 5%.
Al momento non è ancora chiara la decorrenza delle novità portate dalla legge di stabilità, e in particolare se le nuove riduzioni si potranno applicare anche per sanare violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015) o solamente a quelle effettuate dopo tale data.