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UNICO 2014: termine per l’invio 30 settembre,con possibilità di reinvio

  • di Luigi Mondardini

    Termine del 30 settembre per i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi, anche in forma unificata, in via telematica .

    Ciò sia che avvenga direttamente o tramite un intermediario abilitato.
    Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro il termine sopracitato a un intermediario abilitato, quest’ultimo dovrà inviarla telematicamente entro lo stesso termine all’Amministrazione finanziaria. 
     
    Dopo aver inviato il file all’Agenzia delle Entrate contenente la dichiarazione dei redditi, l’intermediario deve entro 30 giorni consegnare al contribuente  l’impegno a trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti; l’originale della dichiarazione trasmessa in via telematica;  la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento della dichiarazione.
     
    L’attestazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e deve essere conservata, unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante documentazione, fino al termine del periodo previsto per l’attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria (31 dicembre 2018). 
     
    La ricevuta di conferma inviata dall’Agenzia delle Entrate è l’unica prova del corretto assolvimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione.
     
    È importante in questa sede effettuare un controllo sia sullo scarto degli interi file sia sullo scarto di alcuni modelli contenuti nei file, quali la dichiarazione Irap (in forma autonoma) e l'eventuale inclusione nel modello Unico degli studi di settore (o parametri) e della dichiarazione annuale Iva. 
     
    Le ricevute di avvenuta presentazione vengono emesse per ciascun file sia nel caso l’invio sia andato a buon fine che nel caso di scarto per presenza di errori. 
     
    L’utente riceve una comunicazione di scarto relativa al file se l’errore riguardava le caratteristiche del file stesso. In questo caso anche se alcune dichiarazioni contenute sono corrette, una volta rimosso l’errore il file va reinviato integralmente. 
     
    In caso invece di errori nei dati relativi alla singola dichiarazione, essi possono essere di due tipi e cioè  quelli relativi a dati non previsti o di formato errato  che vanno necessariamente rimossi (c.d. errori “bloccanti”) e quelli relativi alla congruenza fra due campi o di calcolo che possono essere dovuti a casi particolari non previsti dal sistema e possono essere quindi riconfermati dopo la verifica, in una apposita casella. 
     
    Se una dichiarazione è trasmessa nei termini ma viene scartata dal servizio telematico, essa si considera comunque “tempestiva” se dopo avere effettuato i dovuti controlli e rimozione di eventuali errori viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne motiva lo scarto (come chiarito dal Ministero delle Finanze nella circolare 195/99). 
     
    Ne deriva che coloro che hanno inviato, ad esempio la dichiarazione il 30 settembre 2014 e ricevono, lo stesso giorno, la comunicazione di scarto, possono ripresentare la dichiarazione entro il 5 ottobre 2014 senza alcuna conseguenza.
     

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