> >

Entro fine anno si possono apportare le modifiche all’IMPRESA FAMILIARE efficaci già dal 2014

  • di Luigi Mondardini

    Come noto, ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUIR, nell’impresa familiare il reddito prodotto è ripartito, tra ciascun collaboratore che ha “prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”, per un importo complessivamente non superiore al 49% dell’ammontare risultante dal mod. UNICO del titolare.

    Si rammenta che la qualifica di collaboratore può essere assunta  dal coniuge; dai parenti entro il terzo grado (figlio, nipote, fratello, sorella, zio, nonno, genitore,ecc.),  dagli affini entro il secondo grado (parenti del coniuge: figlio e figlio del figlio, genitore e nonno, fratello e sorella; coniugi dei parenti: genero, nuora, cognato, ecc.).

    L’ ’imputazione proporzionale del reddito ai collaboratori richiede che il collaboratore dell’impresa familiare risulti da atto pubblico o scrittura privata

    autenticata, stipulato anteriormente all’inizio del periodo d’imposta.

    Inoltre nel mod. UNICO il titolare evidenzi la quota di partecipazione agli utili spettante al collaboratore, attestando che la stessa è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo d’imposta; ciascun familiare attesti, tramite la sottoscrizione del proprio mod. UNICO, di aver prestato l’attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente;  è effettuata sulla base del principio di “trasparenza”, indipendentemente quindi dall’effettiva percezione.

    Tale principio non opera in presenza di una perdita in quanto i collaboratori familiari partecipano alla sola ripartizione degli utili.

    Non è necessario che nell’atto siano specificate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, posto che le stesse sono individuate a consuntivo, in proporzione al lavoro prestato nell’impresa (in modo continuativo e prevalente), e fermo restando che al titolare spetta almeno il 51%.

    Nel caso di adozione del regime dei minimi da parte del titolare , come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, anche in presenza di un’impresa familiare il reddito è interamente imputato al titolare.

    Gli effetti fiscali, connessi con l’attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori, si producono,  con decorrenza differenziata a seconda che si tratti  di un’impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare;  di un’impresa già esistente, in relazione alla quale venga enunciata la conduzione sotto forma di impresa familiare; dell’ingresso nell’impresa familiare di un nuovo collaboratore.

    Qualora l’impresa sia avviata ex novo sotto forma di impresa familiare gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a condizione che l’atto di enunciazione dell’impresa familiare sia registrato entro 20 giorni.

    Viceversa gli  effetti fiscali si producono a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto, come chiarito nella citata CM n. 98/E, nel caso in cui la ditta individuale è già esistente e  successivamente viene enunciata l’impresa familiare.

    Di conseguenza per garantire l’attribuzione al collaboratore del reddito già dal 2014 (mod. UNICO 2015), l’atto deve essere stipulato entro il 31.12.2013 se l’atto è stipulato successivamente al 31.12.2013 (ad esempio, il 9.1.2014), l’effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrà soltanto a decorrere dal 2015 .

    Qualora nell’impresa familiare già esistente entrino nuovi collaboratori, l'effetto fiscale è differito. Infatti, la quota del reddito d’impresa spettante ai nuovi collaboratori potrà essere loro attribuita a partire dall’anno successivo a quello di modifica dell’atto.

    Di conseguenza, al fine di garantire la ripartizione del reddito d’impresa anche al nuovo collaboratore già dal 2014 , la modifica dell’atto va effettuata entro il 31.12.2013.

    Uscita di un collaboratore. Qualora nel corso dell’anno un collaboratore cessi l’attività prestata nell’ambito dell’impresa familiare, allo stesso è attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l’anno. I requisiti della continuità e prevalenza dell’attività svolta devono essere verificati con riferimento al periodo antecedente la cessazione.

    Secondo la disciplina civilistica, al collaboratore che esce dall’impresa familiare spetta una quota degli incrementi patrimoniali (plusvalenze latenti), compreso l’avviamento riferibile all’attività svolta dallo stesso nonché la quota di utili residui non ancora distribuiti. Tali somme non hanno rilevanza fiscale e pertanto non sono soggette a tassazione.

     

     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link