Al 30 novembre è fissato il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte dovute per l’anno d’imposta 2013.
Come indicato nelle Istruzioni ministeriali dei modelli dichiarativi, normalmente l’acconto non è dovuto se l’importo del rigo “differenza” è inferiore a 51,65 euro. Se l’importo è uguale o supera tale limite, è dovuto nella misura del 99% (100% per i soggetti IRES).
L’ art.11 del D.L. n. 76/2013 ha innalzato le misure degli acconti:
per le persone fisiche, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’acconto è pari al 100%;
per i soggetti IRES l’acconto al 101% per l’anno d’imposta in vigore al 31/12/2013;
l’acconto IRAP è dovuto nella misura del 100% (persona fisica) o 101% (persona giuridica).
Accertato l’obbligo al versamento, pertanto, è necessario preoccuparsi, per il 2° acconto, di effettuare un ricalcolo secondo le seguenti regole.
Per le Persone Fisiche:
· l’IRPEF, se dovuta, va ricalcolata considerando il 100% del rigo RN33 del modello dichiarativo UNICO PF 2013 meno il 1° acconto già versato con modello F24 codice tributo 4033;
· l’imposta dovuta dai contribuenti minimi va ricalcolata considerando il 100% del rigo LM14 del modello dichiarativo UNICO PF 2013 meno il 1° acconto già versato con modello F24 codice tributo 1793;
· l’IRAP, se dovuta, va ricalcolata considerando il 100% del rigo IR21 del modello dichiarativo IRAP 2013 meno il 1° acconto già versato con modello F24 codice tributo 3812;
· anche per IVIE e IVAFE l’imposta va ricalcolata considerando il 100% del rigo RM30/31 col. 7 o RM33/34 col. 7 del modello unico PF 2013 meno il 1° acconto già versato con modello F24 codice tributo rispettivamente 4044 o 4047.
Per le Società di Capitali e gli Enti non commerciali:
· l’IRES va ricalcolata considerando il 101% del rigo RN17 del modello dichiarativo UNICO SC 2013 meno il 1° acconto già versato con modello F24 codice tributo 2001;
· l’IRAP, se dovuta, va ricalcolata considerando il 101% del rigo IR21 del modello dichiarativo IRAP 2013 meno il 1° acconto già versato con modello F24 codice tributo 3812.
È utile ricordare che, così come previsto dall’art.4 del D.L. 102/2013, è stata ridotta l’aliquota della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 19 al 15%. Poiché la riduzione è applicabile già dall’anno d’imposta in corso al 31.12.2013, è opportuno valutare la possibilità di ricalcolo anche per tale imposta.
In tal caso, dovrà essere ricalcolato l’intero acconto dovuto per l’anno 2013 applicando l’aliquota del 15% e quindi sottrarre dal risultato ottenuto quanto già versato in sede di 1° acconto con il codice tributo 1840.