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Approvazione del bilancio e adempimenti fiscali

  • di Luigi Mondardini

    La data di approvazione del bilancio per le società di capitali rileva anche per determinare la data di scadenza di pagamento delle imposte.

    Per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario fare riferimento alla data di chiusura dell’esercizio e alla data di approvazione del bilancio.
     
    Se il bilancio viene approvato nel  termine  ordinario  dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio,il versamento delle imposte deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
    Questo termine deve essere rispettato anche dai soggetti Ires che non sono tenuti ad approvare il bilancio.
     
    Si ricorda peraltro che il bilancio può non essere approvato nei termini ordinari; infatti nello statuto è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni (e non più sei mesi), e ciò può accadere in due casi , se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società.
     
    Gli amministratori, in entrambi i casi, devono segnalare le cause dello spostamento nella Relazione sulla gestione; infatti la mancata motivazione del rinvio della convocazione oltre il termine di centoventi giorni, non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma può avere ripercussioni in materia di eesponsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2392 c.c..
     
    Nel caso quindi di differimento dei termini di approvazione del bilancio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%. Se l'esercizio coincidente con l’anno solare (1.1.2013 – 31.12.2013) e l' approvazione del bilancio avviene nel mese di giugno , il versamento del saldo Ires deve essere effettuato entro il 16 luglio 2014, ovvero entro il 15 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.
     
    Infine anche in caso di mancata approvazione del bilancio occorre  comunque effettuare il versamento delle imposte. Se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l’approvazione poteva avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere l’approvazione del bilancio. In entrambi i casi c’è la possibilità di differimento del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.
     

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