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Tassa sui libri sociali

  • di Luigi Mondardini

    Il prossimo 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per i libri sociali.

    L’adempimento riguarda le società di capitali, le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali , ad esclusione del  fallimento, quando sussiste l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile. 
     
    Non sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri una serie di soggetti:
    le imprese individuali;  i consorzi tra imprese;   le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);   le società cooperative e le società di mutua assicurazione  
     
    Le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal Codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere.
     
     
    La tassa annuale viene corrisposta al posto della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali ed è deducibile ai fini Ires e Irap.
     
    L’importo dovuto è determinato in misura  forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l’anno ed è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante all’1.01 dell’anno per il quale si effettua il versamento.
     
    Pertanto con riferimento al  versamento da effettuarsi  entro il 16.03.2015, occorre riferirsi al capitale sociale/fondo di dotazione al 1° gennaio 2015.
     
    L’importo dovuto sarà quindi di 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a euro 516.456,90; se superiore pari ad  euro 516,46=. 
     
    Non rilevano gli aumenti di capitale effettuati  dopo il 1° gennaio 2015 ; eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione successive al 1° gennaio 2015 non assumono alcuna rilevanza, ma  avranno effetto su quanto dovuto per il 2015. 
     
    Le società di capitali costituite dopo il 1° gennaio 2015 sono tenute a versare la tassa annuale pari a euro 309,87/516,46, esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. 
     
    In tutti gli altri casi, il versamento della tassa annuale in esame, va effettuato tramite il mod. F24, con modalità telematica, riportando nella Sezione “Erario” il  Codice tributo: “7085”;  Anno di riferimento: “2015”.
     
    L’importo può essere compensato con eventuali crediti tributari/previdenziali a disposizione della società. 
     
    In assenza di una specifica sanzione, in caso di mancato/ritardato versamento delle tasse annuali, si dovrebbe  fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei tributi, di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, in base alla quale la sanzione è pari al 30% dell’importo dovuto.
     

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