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Acconto e cedolare secca

  • di Luigi Mondardini

    In scadenza il termine per il pagamento della cedolare secca, l’acconto deve essere versato entro il 1° dicembre.

    Il versamento dell’acconto può avvenire in due rate o in una unica, la scadenza del 1° dicembre riguarda la seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali sui canoni di locazione abitativa, nonché dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo sui contratti di locazione.
     
    Per effetto del nuovo Decreto legge 47/2014 (c.d. Decreto Casa) optare per questo regime è diventato ancora più conveniente, poiché l’aliquota per i contratti a canone concordato è passata dal 15% al 10%, contro il prelievo per le altre tipologie di contratti pari al 21%, in più la riduzione della percentuale di abbattimento dei canoni ai fini IRPEF passa dal 15% al 5%.
     
    L’acconto è dovuto se l’importo dell’imposta sostitutiva  per l’anno precedente supera i 51,65 euro.
     
    Per il calcolo si può utilizzare il metodo storico o  previsionale.
     
    Con il metodo storico l’importo dell’acconto dovuto è determinato sulla base della cedolare secca dichiarata nel 730/2014 o in UNICO PF 2014. Si può utilizzare l’aliquota ridotta anche qualora l’acconto sia dovuto in un’unica soluzione (versamento inferiore a 257,52 euro).
     
    Il metodo previsionale calcola l’importo dell’acconto dovuto in base all’imposta che si prevede sia dovuta per l’anno in corso e quindi è possibile beneficiare dell’aliquota ridotta determinando l’imposta annua dovuta per il 2014 e calcolando il 95% della cedolare determinata per poi sottrarre quanto già versato. 
     
    Se l’acconto è superiore ai 257,52 euro, il contribuente è chiamato a versare l’acconto del 95% in due rate da pagare secondo le stesse scadenze previste per l’acconto IRPEF.
     
    Solitamente è conveniente adottare il metodo di calcolo previsionale nel caso in cui il contribuente preveda una minore imposta da dichiarare nel 730 o in UNICO 2015, soprattutto se ha locato immobili con contratti a canone concordato per i quali il D.L. n. 47/2014 ha ridotto l’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 15% al 10% a partire dal periodo d’imposta 2014.
    Oppure i contratti vengono risolti consensualmente nel 2013 o nel 2014, o in seguito alla chiusura del procedimento giudiziario di sfratto per morosità.
     
    In ogni caso, nella scelta del metodo da utilizzare per il calcolo dell’acconto della cedolare secca deve essere considerato che il metodo previsionale potrebbe comportare l’applicazione di una sanzione del 30% nel caso in cui il versamento risulti insufficiente.
     
    Per il versamento dell’acconto della cedolare secca con il modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo: 1840- Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata; 1841 – Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione; 1842 – Cedolare secca locazioni – Saldo
     

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