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Entro il 30 ottobre: comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni .

  • di Luigi Mondardini

    Sono quelli effettuati alla società/ditta individuale da parte dei soci o familiari .

    Il riferimento è alle operazioni svolte nel corso del 2014 ; la comunicazione  va inviata entro il 30.10.2015, utilizzando lo specifico modello.
     
    I soggetti esercenti un’attività d'impresa devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i finanziamenti/capitalizzazioni, concessi nell’anno dai soci/familiari a favore della società/ditta individuale per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600. 
     
    A tal fine va utilizzato l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94904, poi modificato  nel  novembre 2013. 
     
    La comunicazione va inviata quando l’importo complessivo versato nel corso dell’anno da ciascun socio, è superiore a 3.600 euro, senza considerare gli importi eventualmente rimborsati.  Si fa riferimento alla posizione del socio e non a quella della società. 
     
    Ove sussistano contemporaneamente finanziamenti e capitalizzazioni, occorre gestire separati intercalari per ciascuna fattispecie.
     
    Quando il socio ha erogato più di un finanziamento o di un apporto, va indicato il valore complessivo e la data dell’ultimo finanziamento o dell’apporto più recente, senza dover indicare  i dati di ciascun versamento.
     
    In prevalenza l’obbligo riguarderà i finanziamenti effettuati dai soci che spesso  sono formalizzati e assumono data certa con lo scambio di corrispondenza. 
     
    Sono escluse dalla comunicazione :
     
    - le informazioni relative a versamenti effettuati dagli stessi soci in anni precedenti. 
     
    - gli apporti già conosciuti dall’Amministrazione Finanziaria con la conseguenza che la comunicazione non è dovuta in tutti i casi in cui l’atto a contenuto patrimoniale è stato registrato.  Pertanto nei casi in cui i soci procedono alla costituzione o all’aumento di capitale, questi vanno comunicati in quanto contenuti  in un atto soggetto a registrazione.
     
    - Sono esclusi anche i  versamenti effettuati dai familiari dei soci e dal titolare dell’impresa individuale. 
     
    - L’obbligo non scatta nemmeno qualora la capitalizzazione riguardi apporti di denaro e laddove il “conferimento” derivi dalla rinuncia a precedenti finanziamenti effettuati dai soci. 
     
     
    Per i soggetti in contabilità semplificata e per coloro che applicano uno dei regimi di vantaggio fiscale “minori”, è previsto l’esonero salvo che costoro non siano dotati di un conto corrente specifico per l’attività in cui sono confluiti i versamenti , situazione peraltro molto frequente.
     
     
    In caso di mancato o inesatto adempimento è prevista  una sanzione che va da 206,58€ a 5.164,57€, ridotta al 50% nel caso di comunicazione infedele.
     

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