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Al 30 novembre il versamento acconto IRES

  • di Luigi Mondardini

    Si tratta della seconda o unica rata dell’acconto.

    Si fa riferimento ai  soggetti Ires che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare . L’acconto Ires può essere determinato con due diversi metodi:
     
    - metodo storico
    - metodo previsionale
     
    Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Ires, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con  codice tributo: 2002 - IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
     
    Con il metodo storico, sono tenuti al versamento dell’acconto le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali che risultano a debito per un importo superiore a 20,66 Euro per il  periodo di imposta 2014.
     
    L’acconto è dovuto nella misura del 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente; si farà riferimento:
    - al rigo RN17 del modello Unico SC 2015;
    - al rigo RN28 del modello Unico ENC 2015 
     
    Deve  essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2015 se l’importo indicato a rigo RN17/RN28 non è superiore a € 257,52; altrimenti sono dovute due  rate se l’importo indicato a rigo RN17/RN28 è  superiore a €257,52.
     
    Nel caso di duplice versamento,le rate sono duvute:
    - la  prima, pari al 40%, doveva essere versata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (sempre in caso di esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari); 
     
    - la seconda, nella misura del 60%, va versata entro il prossimo 30 novembre.
    In alternativa al metodo storico, si può utilizzare il metodo previsionale, determinando l’acconto sulla base dell’imposta che si presume di dover versare per l’anno successivo.
     
    Se poi l’acconto totale versato dovesse risultare inferiore a quello dovuto , si applicherà la sanzione  per insufficiente versamento dell’acconto pari al  30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
    Si ricorda che per le società di comodo che hanno applicato per il 2014 la maggiorazione Ires del 10,50%, si dovrà versare l’acconto 2015, sempre nella misura del 100%, di tale maggiorazione (codice tributo: 2019 – Acconto maggiorazione Ires per le società di comodo).
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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