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La società immobiliare può usufruire del bonus 65%

  • di Luigi Mondardini

    La Ctr di Milano ritiene applicabile il risparmio energetico anche per gli immobili locati.

    Lo ha stabilito con la  sentenza 2549/12/2015 depositata il 10 giugno 2015 precisando che la detrazione per il risparmio energetico (Bonus 65 - 55%) spetta anche per gli immobili locati, contrariamente , contrariamente da quanto sostenuto dall’ Agenzia delle Entrate.
     
    Secondo Ctr di Milano le sole condizioni previste dal legislatore per beneficiare del bonus energetico sono una relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato e l’acquisizione di una certificazione energetica dell’edificio. Una volta rispettati tali requisiti non è rilevante la destinazione a terzi attraverso un contratto di locazione dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio.
     
     
    L’articolo 2, D.I. 19 febbraio 2007, dispone che gli interventi possono beneficiare della detrazione del 55% se eseguiti: “sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti”. 
     
    Dunque , a differenza di quanto previsto per la detrazione del 36-50% , che si applica alle sole unità residenziali, è possibile beneficiare della detrazione del 55-65% su ogni tipologia di immobile e ciò indipendentemente dalla relativa destinazione  (abitativa, produttiva, commerciale, etc.) e dal gruppo/categoria catastale di appartenenza.
     
    Per  fruire della detrazione del 55 - 65%, gli immobili interessati:
    - devono essere preesistenti; tale requisito non viene  richiesto per installazione dei pannelli solari 
    - già dotati di impianto di riscaldamento. 
     
    Possono avvalersi della detrazione 65% anche i soggetti titolari di reddito di impresa; tuttavia per tali  soggetti l’agevolazione è attribuita limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.  Con la R.M. n. 303/2008  è stata negata la detraibilità delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce. 
     
    L’Agenzia delle Entrate  afferma che “in ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza. Per esempio, una società non può fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati. Questo vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, in quanto i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa e non beni strumentali”. 
     
    La Ctr di Milano si è invece espressa ,come visto sopra, in maniera differente.
     

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