La Corte di Appello dell'Aquila interviene con le sentenze 25.6.2015 n. 774 e 752.
Affermando che non concorrono alla formazione della base imponibile contributiva della Gestione artigiani e commercianti INPS i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza svolgimento di alcuna attività lavorativa al suo interno.
La base imponibile contributiva alla predetta Gestione è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa conseguiti dall’iscritto nel periodo di riferimento.
In base a tale disposizione, l’INPS, per prassi costante, fa concorrere a detta base imponibile:
i redditi derivanti dall’esercizio dell’impresa individuale;
i redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate;
i redditi di partecipazione ad srl .
In particolare, rileva, per le srl che hanno optato per il regime di trasparenza, la quota del reddito d’impresa attribuita al socio, oppure, per le srl “non trasparenti”, la parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali attribuibile al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall’effettiva distribuzione degli utili stessi.
Quest’ultimo criterio di attribuzione dei redditi per la partecipazione a srl era stato definito dall’Istituto in occasione dell’introduzione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dei soci (lavoratori) di srl che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In seguito lo stesso è stato esteso anche ai casi in cui il titolo per l’iscrizione alla Gestione previdenziale derivi, non dall’attività svolta in via prevalente nella srl, bensì da altra attività esercitata con abitualità e prevalenza, ad esempio, come imprenditore individuale o socio di società di persone (circ. INPS 102/2003).
Nelle sentenze suindicate i giudici affermano che il soggetto iscritto alla Gestione artigiani o commercianti in virtù di un’attività esercitata con abitualità e prevalenza (impresa individuale, socio in società di persone, socio lavoratore di srl) non deve la contribuzione a fini previdenziali sul reddito conseguente alla partecipazione ad una o più srl nelle quali lo stesso non svolga alcuna attività (socio non lavoratore).
E questo in quanto:
il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente;
in base all’art. 6 del TUIR, il reddito derivante dalla partecipazione a società di capitali (segnatamente, nelle srl) è reddito di capitale, e non d’impresa, come tale escluso dalla formazione della base imponibile contributiva ex art. 3-bis del DL 19.9.92 n. 384, conv. L. 14.11.92 n. 438.
Resta fermo il concorso alla base imponibile contributiva del reddito derivante dalla partecipazione in società di persone (sas ed snc), in quanto per definizione reddito d’impresa ex art. 6 co. 3 del TUIR e attribuito per trasparenza ai soci.