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Riaddebito delle spese comuni dello studio professionale

  • di Luigi Mondardini

    Sentenza n. 16035 della Cassazione sulle spese dello studio professionale per l'uso in comune.

    Sentenza n. 16035  della Cassazione sulle  spese dello studio professionale per l'uso in comune.
     
    Si tratta delle spese  con altri colleghi quali telefono, energia elettrica, segreteria: non possono essere integralmente dedotte  all'intestatario delle utenze. 
     
    Se così fosse, infatti, si realizzerebbe una sorta di liberalità indiretta, pacificamente indeducibile.
     
    Tali spese devono, invece, essere riaddebitate ai colleghi, applicando i chiarimenti a suo tempo resi dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 23.6.2010 n. 38.
     
    In particolare, in tale documento di prassi è stato precisato che, in capo al riaddebitante (intestatario delle utenze):
     
    - le somme ricevute dagli altri professionisti a seguito del riaddebito non costituiscono reddito di lavoro autonomo e quindi non rilevano quali componenti positivi di reddito;
     
    - il costo sostenuto può essere dedotto solo parzialmente, per la parte riferibile all'attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri.
     
    - Per i professionisti che corrispondono il rimborso, questo è deducibile nell'anno di erogazione, in ossequio al principio di cassa che presiede alla determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale.
     
    - Nella circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2001 n. 58   era stato precisato che il riaddebito va realizzato, da parte del professionista intestatario delle utenze, tramite l'emissione di fattura assoggettata ad IVA.
     
     
     

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