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Visto di conformità: circolare dell’Agenzia delle Entrate

  • di Luigi Mondardini

    In prossimità del termine di presentazione del mod. UNICO 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rilascio del visto di conformità.

    Il visto è  richiesto ai fini dell’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute e IRAP per importi superiori a € 15.000.
     
    L’obbligo del visto, già previsto ai fini IVA, è stato esteso anche agli altri crediti tributari. Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 25.9.2014, n. 28/E, ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti richiesti agli intermediari che rilasciano il visto di conformità.
     
    I  soggetti che possono rilasciare il visto di conformità previsto dalla Finanziaria 2014 sono i medesimi che possono rilasciare il visto ai fini del credito IVA. 
     
    Trattasi dei soggetti (iscritti nell’apposito registro tenuto dalla DRE) quali il   dottore commercialista / esperto contabile, il consulente del lavoro, il perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria; il   responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese, il responsabile fiscale di un CAF dipendenti. Quest’ultimo può rilasciare il visto limitatamente alle dichiarazioni dei soggetti nei cui confronti è già prestata l’attività di assistenza fiscale.
     
    Per le società di capitali soggette al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale della società, anche dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto ex art. 2, comma 2, DM n. 164/99.
     
    Per il rilascio del visto di conformità, al professionista è richiesto il possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile al fine di “garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell’eventuale danno arrecato, anche di entità minima”. 
     
    Ai fini del rilascio del visto di conformità ,è necessario  per la generalità dei contribuenti, il riscontro che i dati esposti nella dichiarazione corrispondano alla relativa documentazione . In  particolare  il riscontro dei versamenti effettuati, nonché dello scomputo delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta  e  che siano rispettate le disposizioni in materia di oneri deducibili e detraibili.
     
    Per  i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, relativamente alla dichiarazione redditi, IRAP e mod. 770, va altresì verificata  la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;  la “corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione”. In pratica deve essere verificato che il contenuto delle fatture corrisponda a quanto indicato nelle scritture contabili e che quanto indicato nelle scritture sia confluito nella dichiarazione redditi / IRAP.
     
    La Circolare n. 28/E evidenzia che “I riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché in ordine all’ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta.”
     
    Con riferimento alla dichiarazione relativa al 2013 (mod. UNICO 2014), l’Agenzia delle Entrate specifica che il controllo può essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito, ossia, a titolo esemplificativo:  duplicazioni di versamento;  errato versamento di ritenute;  crediti d’imposta;  imposte sostitutive;  credito dell’anno precedente limitatamente all’esposizione del credito nella precedente dichiarazione.
     
    Sempre con riferimento al 2013, il controllo della documentazione contabile potrà riguardare i documenti di importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi.
     
    In allegato alla Circolare n. 28/E è contenuta una check-list che sintetizza e consente di tenere traccia dei principali controlli da effettuare da parte del professionista che appone il visto; ove necessario i controlli indicati nella check-list vanno integrati dal professionista / responsabile fiscale. Va naturalmente conservata la documentazione in ordine ai controlli effettuati.
     
    L’Agenzia ribadisce che, a differenza di quanto previsto per il credito IVA superiore a € 5.000, non sussiste l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per effettuare la compensazione.
    Inoltre, al fine del computo del limite di € 15.000, non vanno conteggiate le compensazioni operate nell’ambito della medesima imposta, ancorché effettuate utilizzando il mod. F24. Così, ad esempio, l’utilizzo in compensazione del credito IRPEF (codice tributo “4001”) per versare l’acconto IRPEF (codici tributo “4033 o 4034”) non concorre al superamento del limite.
     
    Nel caso di crediti riferiti ad imposte diverse che scaturiscono dalla medesima dichiarazione, il limite di € 15.000 va verificato per ogni singola imposta. 
     
    L’Agenzia precisa che nell’ipotesi in cui l’utilizzo di uno dei crediti della dichiarazione supera € 15.000 e l’utilizzo di un altro credito della medesima dichiarazione è inferiore a tale importo, la dichiarazione andrà vistata nella sua completezza, anche con riferimento ai dati del credito il cui utilizzo non supera il limite di legge.
     
    Un importante e innovativo chiarimento riguarda l’esclusione dall’obbligo del visto di conformità per i crediti d’imposta aventi natura agevolativa, ancorché gli stessi siano utilizzati in compensazione nel mod. F24 (as es. il credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio,il  credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296 del 2006,il  credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autoveicoli).
     
    In merito al trattamento sanzionatorio, la Circolare n. 28/E in esame conferma che ’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta, in capo all’asseveratore, l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.582 nonché, in caso di violazioni ripetute, la segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti e l’inibizione al rilascio del visto.
    L’utilizzo in compensazione oltre il limite di € 15.000 in mancanza del visto di conformità comporta, in capo al contribuente, l’irrogazione della sanzione del 30% degli importi indebitamente compensati
     

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