Il Decreto Renzi (D.L. n. 66/2014) promuove diffusamente l’utilizzo del modello “F24 telematico”
Sono introdotte infatti novità in materia di pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, mediante l’utilizzo del modello “F24 telematico”.
La presentazione del modello F24 cartaceo viene quindi limitata esclusivamente ai contribuenti non titolari di partita IVA, ma solo per versamenti di importo pari o inferiore a euro 1.000 e purché non venga operata alcuna compensazione.
L’importante novità che – ricordiamo decorre dal 1° ottobre 2014 - prevede l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il modello F24 presenti per effetto delle compensazioni effettuate un saldo finale di importo pari a zero , oppure un saldo finale di importo positivo , o infine un saldo finale di importo superiore a 1.000 euro .
I modelli F24 con un importo finale positivo a seguito di compensazione e quelli con un saldo finale (senza compensazione) oltre i 1.000 euro , potranno essere presentati anche dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate con modalità di pagamento in via telematica; si potranno avvalere dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste.
Quindi gli strumenti messi a disposizione dal Fisco per la presentazione dei modelli F24 sono i seguenti: “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”.
In particolare con i primi due strumenti il contribuente può compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente, senza avvalersi di un intermediario, con un ordine di addebito sul proprio conto corrente: il servizio “F24 Web” consente al contribuente di compilare e trasmettere il modello senza scaricare alcun software, mentre il servizio “F24 online”, prevede invece un software dedicato.
La strada dell’F24 cumulativo è riservata agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.
Pertanto non sarà più possibile presentare i modelli F24, in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione, anche nei casi di contribuenti non titolari di partita IVA (i soggetti titolari di partita IVA, già dal 2007, sono assoggettati all’obbligo di presentare i modelli F24 con modalità telematiche).
Le presenti novità si aggiungono alle regole già vigenti per quanto concerne le disposizioni sui versamenti e le compensazioni, con particolare riguardo ai limiti alla compensazione dei crediti IVA; alla compensazione dei crediti di imposte dirette; e all’ulteriore limite che vieta la compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.